Danno non patrimoniale · TUN e Tabelle di Milano

Macropermanenti

Tabella Unica Nazionale e Tabelle di Milano, calcolate in parallelo e a confronto in tempo reale.

  • TUN (d.P.R. 12/2025) e Tabelle di Milano a confronto
  • Conteggio e perizia in PDF e Word
  • Gratuito · senza registrazione

Strumento dedicato ad avvocati, magistrati e medici legali per liquidare online e gratuitamente il danno non patrimoniale da lesione macropermanente. Calcola in parallelo la Tabella Unica Nazionale (d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, attuativo dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni) e le Tabelle di Milano dell'Osservatorio sulla Giustizia civile, con danno biologico permanente, danno morale, inabilità temporanea (ITT e ITP) e personalizzazione, e genera il conteggio analitico e la perizia editabili in .pdf o .word.

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Inquadramento

Materia

L'infortunio sul lavoro si inquadra in RC auto se il fatto è anche un sinistro stradale (es. in itinere), altrimenti in altro illecito.

Danneggiato

Lesione

intero, 10–100%
%
giorni
Inabilità temporanea parziale (ITP)nessuno scaglione

Il danno non patrimoniale in breve

Due tabelle a confronto

La Tabella Unica Nazionale (d.P.R. 12/2025, attuativa dell’art. 138 CAP) e le Tabelle di Milano dell’Osservatorio sulla Giustizia civile vengono calcolate in parallelo sullo stesso caso, per rendere immediato il confronto tra criterio legale e parametro giurisprudenziale.

Ambito: macropermanenti

Lo strumento liquida il danno biologico da lesioni con postumi di invalidità permanente dal 10 al 100% (art. 138 CAP). Le micropermanenti dall’1 al 9% (art. 139 CAP) seguono una tabella distinta e restano fuori perimetro.

Le voci liquidate

Danno biologico permanente, danno morale (coefficiente della Tavola 2), inabilità temporanea assoluta e parziale (ITT e ITP) e personalizzazione entro il tetto di legge, calcolata sul solo danno biologico.

Regime e riduzioni

La data dell’evento determina se la TUN si applica in via diretta o come parametro equitativo privilegiato; il conteggio recepisce inoltre il concorso di colpa e lo scorporo dell’indennizzo INAIL (danno differenziale).

Domande frequenti

Che differenza c'è tra la Tabella Unica Nazionale (TUN) e le Tabelle di Milano?

La TUN è una tabella di fonte legale: approvata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in attuazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, fissa i valori del danno biologico da lesioni macropermanenti. Le Tabelle di Milano sono invece di elaborazione giurisprudenziale, redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano e storicamente adottate come parametro equitativo sull'intero territorio nazionale. La differenza non è solo negli importi: la TUN, in ragione della sua derivazione legale, opera come parametro di riferimento prevalente, mentre le Tabelle di Milano restano un termine di confronto. Lo strumento le calcola in parallelo proprio per rendere visibile lo scarto tra i due criteri sullo stesso caso.

Quando si applica la TUN e quando le Tabelle di Milano?

Dipende dalla data dell'evento e dalla materia. Per i sinistri da circolazione di veicoli e natanti e per la responsabilità sanitaria (art. 7, co. 4, legge Gelli-Bianco) con evento successivo al 5 marzo 2025, la TUN si applica in via diretta e cogente. Per gli eventi anteriori a tale data la Corte di Cassazione (sent. n. 8630 del 7 aprile 2026) ha stabilito che la TUN opera comunque come parametro privilegiato dell'equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.: il giudice può discostarsene — anche per applicare Milano — solo con motivazione puntuale su circostanze del tutto peculiari al caso. Fuori dalla materia tipica della TUN (ad es. infortunio sul lavoro ex art. 2087 c.c.), TUN e Milano restano parametri equitativi di pari rango.

Cosa si intende per «personalizzazione» del danno e su quale base si calcola?

La personalizzazione è l'aumento che il giudice può riconoscere per le conseguenze dinamico-relazionali del tutto peculiari del caso concreto, entro un tetto percentuale fissato dalla tabella (art. 138, co. 3, CAP per la TUN; tetto variabile per singolo punto di invalidità nelle Tabelle di Milano). Va tenuta distinta dal danno morale, che è la sofferenza soggettiva interiore e viene liquidato come voce autonoma: non esiste quindi una «personalizzazione del danno morale». Sul piano del calcolo, la giurisprudenza (tra le altre Cass. n. 21062/2024) è concorde nel computarla sul solo danno biologico permanente, depurato della quota di danno morale — ed è così che lo strumento la applica.

Come viene calcolato il danno morale nella TUN?

Il danno morale è quantificato come percentuale del danno biologico permanente, secondo i coefficienti della Tavola 2 allegata alla TUN, differenziati per grado di invalidità. Sono previsti tre livelli pubblicati — minimo, medio e massimo (lo strumento propone il medio come predefinito) — ma è possibile indicare un coefficiente libero, purché compreso entro il range della fascia. Per il periodo di inabilità temporanea è previsto un incremento a titolo di danno morale distinto e autonomo (art. 3, co. 2, del d.P.R.).

Cosa significa ITP? E che differenza c'è con l'ITT?

ITP è l'inabilità temporanea parziale: il periodo in cui, prima della guarigione o della stabilizzazione dei postumi, il danneggiato subisce una compromissione solo parziale delle proprie attività, espressa in percentuale (ad es. 75%, 50%, 25%). L'ITT è invece l'inabilità temporanea assoluta, cioè il periodo di totale impedimento. Entrambe si liquidano moltiplicando il valore giornaliero per i giorni; nell'ITP il giornaliero è ridotto in proporzione alla percentuale accertata in sede medico-legale. Lo strumento consente di inserire più scaglioni di ITP con percentuali e durate diverse, come tipicamente indicato nella consulenza medico-legale.

Lo strumento calcola anche le micropermanenti (invalidità dall'1 al 9%)?

No. Questo calcolatore è dedicato alle macropermanenti, cioè alle lesioni con postumi di invalidità permanente dal 10 al 100%, disciplinate dall'art. 138 CAP e dalla relativa Tabella Unica Nazionale. Le micropermanenti (invalidità dall'1 al 9%, art. 139 CAP) seguono una tabella distinta e non rientrano in questo strumento. Per il calcolo delle micropermanenti, clicca qui.

Ai fini del calcolo conta la data del sinistro o quella di liquidazione?

Contano entrambe, ma per ragioni diverse. La data dell'evento determina il regime applicabile (TUN in via diretta oppure come parametro equitativo, secondo quanto sopra). La data di liquidazione seleziona invece la versione delle tavole da applicare, perché i valori sono soggetti ad aggiornamento nel tempo (rivalutazione ISTAT). Per questo lo strumento richiede entrambe le date e propone come predefinita la data odierna per la liquidazione.

Cos'è lo scorporo dell'indennizzo INAIL (danno differenziale)?

Quando l'infortunio è indennizzato dall'INAIL, il danneggiato può ottenere dal responsabile civile solo la parte di danno che eccede l'indennizzo già erogato: è il cosiddetto danno differenziale. Lo strumento sottrae l'indennizzo INAIL dal danno complessivo (dopo l'eventuale riduzione per concorso di colpa), senza mai scendere sotto zero; se l'indennizzo assorbe l'intero danno, il conteggio lo segnala espressamente.