Inquadramento
L'art. 139 CAP si applica in via diretta e cogente solo a RC auto/natanti e responsabilità sanitaria: fuori da questo perimetro (Altro illecito) la Cassazione ne esclude persino l'applicazione analogica — il valore resta mostrato solo a titolo di confronto.
Danneggiato
Lesione
Il danno da micropermanenti in breve
Ambito: micropermanenti
Lo strumento liquida il danno biologico da lesioni con postumi di invalidità permanente dall’1 al 9% (art. 139 CAP). Le macropermanenti dal 10 al 100% (art. 138 CAP) seguono un calcolatore distinto.
Perimetro dell’art. 139
Applicazione diretta e cogente per RC auto/natanti e responsabilità sanitaria; fuori da questo perimetro la Cassazione esclude persino l’applicazione analogica — è Milano il parametro equitativo di riferimento.
Personalizzazione unica
A differenza della TUN, l’art. 139 prevede un solo aumento fino al 20% che copre sia gli aspetti dinamico-relazionali sia l’eventuale sofferenza: nessuna voce di danno morale distinta.
Formula di legge
Punto base × coefficiente crescente per grado di invalidità (art. 139, co. 6) × numero di punti, ridotto dello 0,5% per anno di età oltre i dieci anni; inabilità temporanea (ITT/ITP) e riduzioni calcolate a parte.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra macropermanenti e micropermanenti?
La differenza è nel grado di invalidità permanente accertato in sede medico-legale. Le micropermanenti sono le lesioni con postumi pari o inferiori al 9%, disciplinate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP): questo strumento è dedicato a loro. Le macropermanenti (invalidità dal 10 al 100%) seguono invece la Tabella Unica Nazionale ex art. 138 CAP e sono coperte da un calcolatore distinto. Non sono due gradazioni della stessa tabella: hanno fonti normative, formule di calcolo e persino un diverso rapporto con le Tabelle di Milano. Per il calcolo delle macropermanenti, clicca qui.
L'art. 139 si applica sempre, qualunque sia la causa della lesione?
No, ed è un punto su cui la Cassazione è molto netta. L'art. 139 si applica in via diretta e cogente solo alle lesioni da circolazione di veicoli a motore e natanti (anche in ambito contrattuale, ad es. il trasporto) e, per rinvio dell'art. 7, co. 4, della legge Gelli-Bianco, alla responsabilità sanitaria. In questo perimetro il giudice non può applicare le Tabelle di Milano al suo posto, nemmeno se più favorevoli (Cass. n. 22722/2022). Fuori da questo perimetro — ad esempio un infortunio sul lavoro non stradale, o un danno da cose in custodia — la Cassazione esclude che l'art. 139 possa applicarsi anche solo in via analogica (Cass. n. 4509/2022, n. 32373/2023): qui è la Tabella di Milano a fungere da parametro equitativo.
Cosa si intende per «personalizzazione» nelle micropermanenti? È lo stesso concetto del danno morale?
No, ed è una differenza importante rispetto alle macropermanenti. L'art. 139, co. 3, prevede un unico aumento — fino al 20% — che copre sia gli aspetti dinamico-relazionali del caso concreto sia l'eventuale sofferenza psico-fisica di particolare intensità: non esistono due voci distinte (personalizzazione e danno morale) come nella Tabella Unica Nazionale delle macropermanenti. La Cassazione ha esplicitamente qualificato come «evidente confusione» il tentativo di trattarle come voci separate per le micropermanenti (Cass. n. 18398/2025). Lo strumento riflette questa impostazione: un solo campo di personalizzazione, non un danno morale a parte.
Come si calcola il danno biologico permanente secondo l'art. 139?
La formula è interamente contenuta nel testo di legge (art. 139, co. 1, lett. a, e co. 6): si moltiplica il valore del primo punto di invalidità (aggiornato annualmente con decreto ministeriale) per un coefficiente crescente più che proporzionale, diverso per ciascun grado da 1 a 9 (da 1,0 per il primo punto a 2,3 per il nono), e per il numero di punti di invalidità accertati. L'importo così ottenuto si riduce dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato oltre i dieci anni compiuti.
Cosa significano ITT e ITP nel calcolo?
Sono le due componenti del danno biologico temporaneo, prima della stabilizzazione dei postumi. L'ITT (inabilità temporanea assoluta) è il periodo di totale impedimento, liquidato con un importo giornaliero fissato dalla legge. L'ITP (inabilità temporanea parziale) è il periodo in cui la compromissione è solo parziale, liquidato in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Lo strumento consente di inserire più scaglioni di ITP con percentuali e durate diverse, come indicato nella consulenza medico-legale.
Perché lo strumento calcola anche le Tabelle di Milano, se l'art. 139 è quasi sempre cogente?
Perché il perimetro dell'art. 139 non copre tutte le materie. Per RC auto/natanti e responsabilità sanitaria l'art. 139 prevale e il valore di Milano è mostrato solo a titolo di confronto (non è un criterio legittimamente alternativo in questi casi). Per le lesioni estranee a quel perimetro — dove la Cassazione esclude l'applicazione anche analogica dell'art. 139 — sono invece le Tabelle di Milano a costituire il parametro equitativo riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 10204/2021). Lo strumento calcola sempre entrambi i criteri e il blocco «Perché queste tabelle» spiega, caso per caso, quale dei due è davvero applicabile.
Conta la data del sinistro, come per la Tabella Unica Nazionale delle macropermanenti?
Non nello stesso modo. La Tabella Unica Nazionale (macropermanenti) ha una soglia temporale netta, il 5 marzo 2025, che ne condiziona l'applicazione diretta. L'art. 139 CAP, nella formulazione vigente, non ha un'analoga soglia: si applica anche a fatti e giudizi anteriori alla propria decorrenza (Cass. n. 8867/2025, n. 5126/2023). Quello che conta ai fini del calcolo è la data di liquidazione, perché seleziona la versione aggiornata (ISTAT) del valore del punto e dell'importo giornaliero dell'ITT.
Cos'è lo scorporo dell'indennizzo INAIL (danno differenziale)?
Quando l'infortunio è indennizzato dall'INAIL, il danneggiato può ottenere dal responsabile civile solo la parte di danno che eccede l'indennizzo già erogato: è il cosiddetto danno differenziale. Lo strumento sottrae l'indennizzo INAIL dal danno complessivo (dopo l'eventuale riduzione per concorso di colpa), senza mai scendere sotto zero; se l'indennizzo assorbe l'intero danno, il conteggio lo segnala espressamente.
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