Patrocinio a spese dello Stato · D.P.R. 115/2002
Patrocinio a spese dello Stato: la liquidazione dei compensi
Due regimi distinti che spesso vengono confusi. Nel penale la riduzione è di un terzo (art. 106-bis); nel civile è della metà (art. 130). Sbagliare norma significa sbagliare l'intero calcolo.
Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: giugno 2026
In breve
Il patrocinio a spese dello Stato copre tutti i gradi di giudizio e, dopo Corte Cost. n. 10/2022, anche la mediazione obbligatoria conclusa con accordo. Il presupposto comune è un reddito IRPEF non superiore a € 13.659,64 (D.M. 22 aprile 2025). Il calcolo del compenso cambia a seconda della materia: nel penale la riduzione è di un terzo (art. 106-bis D.P.R. 115/2002); nel civile, amministrativo, contabile e tributario è della metà (art. 130). Il limite invalicabile del 50% sul valore medio (D.M. 37/2018) si applica in entrambi i regimi prima delle rispettive riduzioni.
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa del non abbiente in ogni tipo di giudizio, ma le regole con cui lo Stato liquida il compenso del difensore cambiano a seconda della materia. Il D.P.R. 115/2002 detta una disciplina generale (artt. 74 e seguenti) e poi due corpi di norme speciali: uno per il processo penale (artt. 90 e seguenti) e uno per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119 e seguenti). La differenza più rilevante è proprio sulla misura della riduzione, che incide direttamente sull'importo da chiedere nella nota spese.
Questa guida è organizzata sui due regimi: usa il selettore per passare dal penale alle altre materie. Ogni regime ha i suoi presupposti di ammissione, il suo percorso procedurale e la sua sequenza di calcolo, riepilogata negli schemi all'inizio delle sezioni.
Scegli il regime processuale
Chi è ammesso e con quali presupposti (art. 74 e 90 ss.)
Nel processo penale il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente in tutte le posizioni processuali tipiche: indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74 co. 1 D.P.R. 115/2002). Il medesimo trattamento è esteso allo straniero e all'apolide residenti nello Stato (art. 90), senza la condizione di regolarità del soggiorno richiesta invece nel civile, nell'amministrativo, nel tributario e nel contabile.
Il presupposto reddituale è fissato dall'art. 76: può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (soglia aggiornata dal D.M. 22 aprile 2025, in vigore dal luglio 2025). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun convivente (art. 92) e si computa la somma dei redditi del nucleo, salvo che la causa riguardi diritti della personalità o vi sia conflitto di interessi tra i componenti (art. 76 co. 3 e 4). Restano fuori i condannati in via definitiva per i reati elencati dall'art. 76 co. 4-bis e, in genere, chi è assistito da più di un difensore (art. 91), salva la nomina del secondo difensore per la partecipazione a distanza (art. 100).
Per alcuni reati a tutela di vittime particolarmente vulnerabili — maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e le fattispecie aggravate richiamate dall'art. 76 co. 4-ter — la persona offesa è ammessa in deroga ai limiti di reddito. È una deroga che incide sul presupposto economico, non sulle modalità di liquidazione del compenso, che restano quelle ordinarie.
Il percorso dell'istanza: dalla domanda ai rimedi
Istanza
Presentata dall'interessato o dal difensore al magistrato che procede (art. 93)
Decisione · 10 gg
Il magistrato ammette o respinge con decreto motivato (artt. 96-97)
Esito
Ammissione → effetti dalla data dell'istanza (art. 109) · Rigetto → rimedi
Ricorso
Avverso il rigetto: al presidente del tribunale o della corte d'appello (art. 99), poi Cassazione
A differenza del civile, dell'amministrativo, del tributario e del contabile, nel penale la competenza a decidere sull'istanza appartiene direttamente al magistrato che procede (o, se è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato): non vi è la fase anticipata davanti al Consiglio dell'Ordine. La domanda, redatta in carta semplice con il contenuto tipizzato dall'art. 79 e sottoscritta a pena di inammissibilità, va decisa nei dieci giorni successivi (art. 96). Gli effetti dell'ammissione retroagiscono alla data di presentazione, o al primo atto del difensore se l'interessato si è riservato di depositare l'istanza nei venti giorni successivi (art. 109).
Contro il decreto di rigetto l'interessato propone ricorso, entro venti giorni, al presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha deciso (art. 99); l'ordinanza che definisce il ricorso è a sua volta impugnabile per cassazione. La revoca del beneficio, disciplinata dagli artt. 112-114, ha di regola efficacia retroattiva quando accerta la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, con conseguente recupero delle somme verso il beneficiario — non verso il difensore, che resta estraneo alle conseguenze della revoca salvo concorso nelle dichiarazioni mendaci (rilievo penale autonomo ex art. 95).
La liquidazione del compenso: art. 82 e art. 106-bis
Sequenza di calcolo nel penale
La sequenza è vincolata: si parte dal valore medio della tabella 15, lo si può ridurre fino al massimo del 50% (mai oltre, dopo il D.M. 37/2018) ottenendo il compenso minimo inderogabile, e solo su quell'importo si applica la decurtazione di un terzo ex art. 106-bis. Le due riduzioni sono compatibili e cumulabili (Cass. civ., Sez. II, n. 1017/2025), ma con un argine preciso: la liquidazione finale non può comunque scendere sotto la metà della misura media della tariffa, pena la lesione del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023). La riduzione di un terzo opera anche quando il compenso sia stato determinato nei valori minimi tabellari, senza che ciò violi il minimo tariffario (Cass. civ., Sez. VI-2, n. 22257/2022 e n. 4759/2022), e i valori medi restano un tetto massimo, non un parametro obbligatorio (Cass. civ., Sez. II, n. 569/2026).
Esempio — Tribunale monocratico, fase di studio e dibattimentale
Principio illustrato da Cass. civ., Sez. II, n. 19528/2025 (su liquidazione con valori anteriori al D.M. 147/2022). Con i valori vigenti (D.M. 147/2022), per le fasi di studio (medio € 473,00) e istruttoria/dibattimentale (medio € 1.134,00) davanti al Tribunale monocratico, il compenso minimo dopo la riduzione massima del 50% è € 803,50; su questo importo opera l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis, che porta il compenso finale minimo a € 535,67. Una liquidazione inferiore viola i parametri inderogabili.
Gli errori ricorrenti nei decreti sono due: calcolare il taglio del terzo sul valore medio intero anziché sul medio già ridotto, oppure aggiungere ulteriori decurtazioni dopo l'art. 106-bis. Entrambi fanno scendere l'importo sotto la soglia e rendono la liquidazione annullabile in opposizione.
Difensore d'ufficio, irreperibile e minore (artt. 116-118)
La disciplina della liquidazione si estende, a limitati effetti, al difensore d'ufficio. L'art. 116 prevede che l'onorario e le spese siano liquidati con le modalità dell'art. 82 quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; l'art. 117 disciplina la difesa d'ufficio dell'irreperibile e l'art. 118 quella del minore. In tutti questi casi lo Stato anticipa il compenso, salvo il diritto di rivalsa verso l'assistito.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore d'ufficio va equiparato al difensore della parte ammessa al patrocinio, con piena applicabilità della riduzione di un terzo ex art. 106-bis anche quando non si tratti di imputato irreperibile (Cass. civ., Sez. II, n. 4049/2024). L'algoritmo di calcolo, dunque, è il medesimo: medio, riduzione fino al 50%, riduzione di un terzo, con lo stesso limite minimo della metà del valore medio.
La riforma Cartabia: cosa è cambiato (e cosa no)
La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso prevalentemente su aspetti processuali — assenza, impugnazioni, esecuzione penale — e non sui criteri di quantificazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche al D.P.R. 115/2002 operate dalla riforma “civile” (D.Lgs. 149/2022) riguardano modalità tecniche di pagamento tramite piattaforma PagoPA (artt. 192, 196 e 197), senza toccare la misura del compenso. L'algoritmo medio → meno 50% → meno un terzo resta quindi pienamente in vigore.
Va tenuto presente l'art. 130-bis sul versante delle esclusioni: il compenso per le impugnazioni dichiarate inammissibili non è liquidato, e non sono liquidabili le spese per consulenze tecniche di parte che, al momento del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Sono limiti di natura diversa dalla riduzione tariffaria, perché incidono sull'an del compenso, non sul quantum.
Quadro giurisprudenziale — penale
Corte Cost. n. 192/2015
Leading case sugli ausiliari del magistrato. Dichiara illegittimo l'art. 106-bis nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo in caso di tariffe non adeguate ai sensi dell'art. 54. Il principio cardine, ripreso da tutte le pronunce successive: la decurtazione è ragionevole solo se calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale e operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza rispetto al costo della vita.
Corte Cost. n. 178/2017
Estende il principio al consulente tecnico di parte nominato dal soggetto ammesso al patrocinio: per l'imputato non abbiente la possibilità di nominare un CTP è aspetto essenziale del diritto di difesa, e la decurtazione su tariffe non aggiornate è irragionevole.
Corte Cost. n. 166/2022
Sentenza di accoglimento: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude la riduzione della metà per l'ausiliario del magistrato quando le tariffe non siano adeguate al costo della vita ex art. 54. Estende al processo civile il vizio di irragionevolezza già accertato per il penale dalle sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017.
Cass. civ., Sez. II, n. 22631/2018; Sez. VI-2, n. 28783/2022
Fondano la regola della liquidazione penale: art. 82 come tetto (valori medi) e art. 106-bis come unica riduzione applicabile. Un decreto che applichi invece l'art. 130 è censurabile in opposizione per errore di diritto.
Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023
La pronuncia chiave sul limite invalicabile del 50%. Nella vigenza del D.M. 37/2018 il giudice non può in nessun caso diminuire oltre la metà i valori medi: la liquidazione finale non può scendere sotto la metà della misura media della tariffa.
Cass. civ., Sez. II, n. 19528/2025
Applicazione concreta del limite. Con i valori vigenti (D.M. 147/2022), fasi di studio (medio € 473,00) e istruttoria/dibattimentale (medio € 1.134,00) al Tribunale monocratico: compenso minimo € 803,50 dopo la riduzione del 50% e € 535,67 dopo l'ulteriore terzo ex art. 106-bis. La sentenza fu decisa su valori anteriori al D.M. 147/2022, ma il principio si applica invariato.
Cass. civ., Sez. II, n. 4049/2024
Il difensore d'ufficio è equiparato a quello della parte ammessa al patrocinio, con piena applicabilità della riduzione di un terzo anche fuori dall'ipotesi dell'imputato irreperibile.
Cass. civ., Sez. II, n. 569/2026
I valori medi sono un tetto massimo, non un parametro obbligatorio: il compenso può essere determinato anche al di sotto della media, purché non sotto i minimi, sui quali può incidere la riduzione ex art. 106-bis.
Chi è ammesso e con quali presupposti (art. 74 co. 2 e 119 ss.)
Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario il patrocinio è assicurato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (art. 74 co. 2): è il presupposto di merito che non esiste nel penale e che impone di motivare, già nell'istanza, le ragioni in fatto e in diritto della pretesa, con indicazione delle prove (art. 122). Il trattamento è esteso allo straniero regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto, all'apolide e agli enti o associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività economica (art. 119). È esclusa l'ammissione nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (art. 121), e la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi del beneficio per impugnare, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).
Una conquista recente riguarda la mediazione obbligatoria: con la sentenza n. 10 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 74, 75 e 83 nella parte in cui non prevedevano il patrocinio per l'attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusi con accordo, ravvisando nel nesso di strumentalità necessaria tra mediazione e processo la ragione che rende distonica l'esclusione del beneficio. Su questo profilo si torna nella sezione dedicata all'attività stragiudiziale.
Il percorso dell'istanza: il ruolo del Consiglio dell'Ordine
Istanza
Presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente (art. 124)
Ammissione · 10 gg
Il COA ammette in via anticipata e provvisoria (art. 126)
Se respinta
L'istanza può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio
Liquidazione
Decreto di pagamento dell'autorità giudiziaria; opposizione ex art. 84
Qui la differenza strutturale con il penale è netta: l'istanza si presenta al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende — o sarebbe competente — il giudizio (art. 124). Il COA, verificata l'ammissibilità, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate (art. 126). Se il Consiglio respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere riproposta al magistrato competente, che decide con decreto. Nel processo tributario le stesse funzioni sono svolte dall'apposita commissione del patrocinio (artt. 138-139).
La revoca è regolata dall'art. 136: il magistrato revoca il provvedimento se sopravvengono modifiche reddituali rilevanti, oppure quando risulti l'insussistenza dei presupposti o l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modifiche reddituali e, negli altri casi, efficacia retroattiva.
La liquidazione del compenso: art. 82 e art. 130
Sequenza di calcolo nel civile/amm./trib./contabile
La disciplina poggia sull'art. 82 — obbligo di osservare la tariffa con il limite massimo dei valori medi — e sull'art. 130, che prevede la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore. Il combinato disposto produce un doppio passaggio: dal valore medio si applica la riduzione fino al 50% prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022, che ha sostituito “di regola sino all'80 per cento” con “fino al 50 per cento”, fissando il tetto sia delle riduzioni sia degli aumenti), e sul risultato opera l'ulteriore riduzione del 50% ex art. 130. Le tabelle parametriche di riferimento sono oggi quelle allegate al D.M. 147/2022.
Su questa riduzione la Corte Costituzionale è intervenuta due volte per circoscriverne la portata quando colpisce soggetti diversi dal difensore. Con la sentenza n. 166 del 2022 ha dichiarato illegittimo l'art. 130 nella parte in cui non escludeva la riduzione della metà per gli ausiliari del magistrato in caso di tariffe non adeguate ex art. 54; e con la sentenza n. 179 del 2025 ha esteso la stessa soluzione al consulente tecnico di parte, chiudendo il cerchio già tracciato nel penale dalla sentenza n. 178/2017. Per questi soggetti, dunque, la riduzione della metà non opera quando le previsioni tariffarie applicate non siano adeguate al costo della vita.
Restano fermi i principi generali sulla liquidazione: i valori medi sono un limite massimo, non un importo rigido, e il compenso può essere liquidato anche al di sotto della media purché non sotto i minimi tariffari (Cass. civ., Sez. II, n. 21337/2023 e n. 34842/2023); le fasi non effettivamente espletate vanno escluse, con riduzione e la fase istruttoria va liquidata in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta (Cass. civ., Sez. II, n. 17571/2023); la soglia sotto la quale si pone un problema di lesione del decoro è individuata nei minimi tariffari (Cass. civ., Sez. II, n. 1399/2025).
Esempio — La sequenza in numeri, quota a carico dell'erario
Ipotizziamo un compenso al valore medio delle fasi svolte pari a € 2.000.
La riduzione dell'art. 4 è discrezionale (il giudice può anche non applicarla): senza di essa la base resta € 2.000 e la sola dimidiazione dell'art. 130 porta a € 1.000. La riduzione dell'art. 130, invece, è automatica per la sola quota a carico dell'erario — non per quella a carico del soccombente, come si vede nella sezione seguente.
Il doppio binario: soccombente ed erario non pagano la stessa somma
Liquidazione
Il giudice liquida il compenso del difensore della parte ammessa
A carico del soccombente
Condanna ex art. 133: parametri pieni, pagamento a favore dello Stato
A carico dell'erario
Importo dimezzato ex art. 130, se il recupero verso il soccombente è infruttuoso
È il profilo che genera più errori nelle note spese. Il giudice civile — a differenza di quello penale — non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato (art. 133) e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (artt. 82 e 130): la condanna del soccombente avviene secondo i parametri ordinari, senza la dimidiazione dell'art. 130, mentre il compenso a carico dell'erario sconta la riduzione della metà (Cass. civ., Sez. II, n. 7570/2023, confermata da n. 21990/2024). La ratio è duplice: evitare che chi è soccombente verso la parte non abbiente sia avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti, e consentire allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero.
In pratica il provvedimento di liquidazione deve rendere leggibili entrambi gli importi: quello pieno posto a carico del soccombente (con pagamento a favore dello Stato ex art. 133) e quello dimezzato liquidabile a carico dell'erario nell'eventualità in cui il recupero verso il soccombente risulti infruttuoso o il patrocinato sia rimasto soccombente. È buona prassi chiederlo espressamente nella memoria sulle spese: i decreti che liquidano un solo importo, senza distinguere, creano poi difficoltà in fase di pagamento. Lo Stato conserva inoltre il diritto di rivalsa verso la parte ammessa quando la vittoria della causa l'abbia messa in condizione di restituire, nei limiti dell'art. 134.
Esempio — Causa di valore € 30.000, parte ammessa vittoriosa
Ipotizziamo un compenso liquidato ai valori medi pari a € 7.000 per le fasi svolte.
A carico del soccombente (art. 133): parametri pieni → € 7.000, da pagare allo Stato.
A carico dell'erario (art. 130), se il recupero è infruttuoso: € 7.000 ridotto della metà → € 3.500.
I due importi convivono nello stesso decreto. Se invece il giudice avesse anche ridotto i valori medi (fino al 50% ex art. 4 D.M. 55/2014), la base di partenza sarebbe stata più bassa e su di essa si sarebbe poi applicata la dimidiazione dell'art. 130 per la sola quota a carico dell'erario.
Mediazione e negoziazione assistita: il patrocinio stragiudiziale
Dopo la sentenza n. 10 del 2022 della Corte Costituzionale, il patrocinio a spese dello Stato copre anche l'attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1-bis D.Lgs. 28/2010 quando si concludano con un accordo: alla liquidazione in favore del difensore provvede l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. Il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia civile) ha successivamente inciso sul D.P.R. 115/2002 sulle modalità di pagamento (PagoPA), senza modificare i criteri di liquidazione già fissati dalla Corte Costituzionale.
Sul piano della misura, l'attività stragiudiziale dell'avvocato nel procedimento di mediazione e nella negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici della tabella 25-bis del D.M. 55/2014, articolata nelle fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione; quando il procedimento si chiude con accordo, i compensi delle fasi di attivazione e negoziazione sono aumentati del 30% (art. 20 co. 1-bis D.M. 55/2014). A questi importi si applicano poi le regole di liquidazione del patrocinio, con la riduzione dell'art. 130 per la quota a carico dell'erario.
Quadro giurisprudenziale — civile e materie collegate
Corte Cost. n. 10/2022
Estende il patrocinio all'attività difensiva nella mediazione obbligatoria conclusa con accordo: il nesso di strumentalità necessaria tra mediazione e processo rende priva di ragionevole giustificazione l'esclusione del beneficio, con radicale vulnus al diritto di difesa dei non abbienti (art. 24 co. 3 Cost.).
Corte Cost. n. 166/2022
Dichiara illegittimo l'art. 130 nella parte in cui non esclude la riduzione della metà per gli ausiliari del magistrato in caso di previsioni tariffarie non adeguate ex art. 54, in applicazione del canone di adeguatezza e proporzionalità.
Corte Cost. n. 179/2025
Estende la stessa soluzione al consulente tecnico di parte: la riduzione della metà ex art. 130 non opera quando le tariffe applicate non siano adeguate al costo della vita, completando l'orientamento già affermato per il penale (Corte Cost. n. 178/2017).
Cass. civ., Sez. II, n. 7570/2023 e n. 21990/2024
Il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato (art. 133) e quelle dovute dallo Stato al difensore (artt. 82 e 130): è il fondamento del doppio binario tra parametri pieni e compenso dimezzato.
Cass. civ., Sez. II, n. 21337/2023 e n. 34842/2023
I valori medi sono il limite massimo, non un importo rigido: il compenso può essere liquidato anche sotto la media purché non sotto i minimi, senza vincolo alla determinazione secondo i valori medi e con il solo divieto di somme simboliche lesive del decoro.
Cass. civ., Sez. II, n. 17571/2023
La liquidazione deve rispettare i minimi tabellari; le fasi non effettivamente espletate vanno escluse e la fase istruttoria va liquidata in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta. La legittimazione a impugnare il decreto spetta al solo difensore.
Cass. civ., Sez. II, n. 1399/2025
Per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può applicarsi uno scaglione più basso; la soglia sotto la quale si pone un problema di lesione del decoro è individuata nei minimi tariffari.
Domande frequenti
Nel penale si applica la riduzione della metà ex art. 130?
No. L'art. 130 D.P.R. 115/2002, che prevede la riduzione della metà, è confinato al Titolo IV del testo unico, dedicato al processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Nel penale vale l'art. 82, con il solo limite dei valori medi, e la riduzione di un terzo ex art. 106-bis (Cass. civ., Sez. II, n. 22631/2018; Sez. VI-2, n. 28783/2022). La riduzione di un terzo si applica sia al difensore sia all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con il limite posto da Corte Cost. n. 192/2015 e n. 178/2017: non opera quando le tariffe non siano adeguate al costo della vita ex art. 54 D.P.R. 115/2002.
Come si calcola il compenso del difensore nel gratuito patrocinio penale?
La sequenza è vincolata: si individua il valore medio tabellare delle fasi svolte, lo si può ridurre fino al massimo del 50% (soglia invalicabile dal D.M. 37/2018) ottenendo il compenso minimo inderogabile, e solo su quell'importo si applica la riduzione di un terzo ex art. 106-bis. La liquidazione finale non può comunque scendere sotto la metà del valore medio (Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023 e n. 19528/2025).
La riforma Cartabia ha cambiato il calcolo dei compensi nel penale?
No. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso su aspetti processuali — assenza, impugnazioni, esecuzione penale — senza toccare i criteri di quantificazione del compenso. Le modifiche al D.P.R. 115/2002 riguardano le modalità di pagamento tramite PagoPA (artt. 192, 196 e 197), non la misura della riduzione. L'algoritmo medio → meno 50% → meno un terzo ex art. 106-bis resta pienamente in vigore.
Qual è il limite di reddito per l'ammissione nel 2026?
Il reddito imponibile IRPEF non deve superare euro 13.659,64, soglia aggiornata dal D.M. 22 aprile 2025. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002) e si computa la somma dei redditi del nucleo.
Nel civile quante riduzioni si applicano?
Due. Dal valore medio si applica la riduzione fino al 50% prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014, e sul risultato opera l'ulteriore riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. 115/2002. Il compenso minimo è dato dal valore medio ridotto del 50% e poi del 50%, sulla base delle tabelle allegate al D.M. 147/2022.
Il soccombente deve pagare i compensi dimezzati?
No. Il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme a carico del soccombente e quelle a carico dello Stato: la condanna del soccombente avviene secondo i parametri ordinari (pieni), con pagamento a favore dello Stato ex art. 133, mentre il compenso a carico dell'erario sconta la riduzione della metà ex art. 130 (Cass. civ., Sez. II, n. 7570/2023 e n. 21990/2024).
Il patrocinio copre la mediazione e la negoziazione assistita?
Sì. Con la sentenza n. 10 del 2022 la Corte Costituzionale ha esteso il patrocinio all'attività difensiva nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusi con accordo. I compensi dell'attività stragiudiziale si liquidano in base alla tabella 25-bis del D.M. 55/2014, con aumento del 30% delle fasi di attivazione e negoziazione quando si raggiunge l'accordo.
Qual è il limite di reddito per l'ammissione nel 2026?
Il reddito imponibile IRPEF non deve superare euro 13.659,64, soglia aggiornata dal D.M. 22 aprile 2025. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002) e si computa la somma dei redditi del nucleo.
Calcola il compenso — o verifica un decreto di liquidazione
Seleziona la materia e le fasi svolte: il calcolatore applica i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 e gestisce le riduzioni del patrocinio (un terzo nel penale, metà nel civile), generando la nota spese in PDF o Word pronta per il deposito. Hai già un decreto in mano? Ricostruisci l'importo corretto e confrontalo voce per voce.
Testi di riferimento
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (artt. 74–145)
- D.M. 10 marzo 2014, n. 55 — Parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (tabelle)
- D.M. 8 marzo 2018, n. 37 — Modifica art. 12 co. 1: limite invalicabile del 50% sui valori medi
- D.M. 13 ottobre 2022, n. 147 — Aggiornamento tabelle parametriche (in vigore dal 23 ottobre 2022)
Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.