Patrocinio a spese dello Stato · D.P.R. 115/2002

Patrocinio a spese dello Stato: la liquidazione dei compensi

Due regimi distinti che spesso vengono confusi. Nel penale la riduzione è di un terzo (art. 106-bis); nel civile è della metà (art. 130). Sbagliare norma significa sbagliare l'intero calcolo.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: giugno 2026

In breve

Il patrocinio a spese dello Stato copre tutti i gradi di giudizio e, dopo Corte Cost. n. 10/2022, anche la mediazione obbligatoria conclusa con accordo. Il presupposto comune è un reddito IRPEF non superiore a € 13.659,64 (D.M. 22 aprile 2025). Il calcolo del compenso cambia a seconda della materia: nel penale la riduzione è di un terzo (art. 106-bis D.P.R. 115/2002); nel civile, amministrativo, contabile e tributario è della metà (art. 130). Il limite invalicabile del 50% sul valore medio (D.M. 37/2018) si applica in entrambi i regimi prima delle rispettive riduzioni.

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa del non abbiente in ogni tipo di giudizio, ma le regole con cui lo Stato liquida il compenso del difensore cambiano a seconda della materia. Il D.P.R. 115/2002 detta una disciplina generale (artt. 74 e seguenti) e poi due corpi di norme speciali: uno per il processo penale (artt. 90 e seguenti) e uno per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119 e seguenti). La differenza più rilevante è proprio sulla misura della riduzione, che incide direttamente sull'importo da chiedere nella nota spese.

Questa guida è organizzata sui due regimi: usa il selettore per passare dal penale alle altre materie. Ogni regime ha i suoi presupposti di ammissione, il suo percorso procedurale e la sua sequenza di calcolo, riepilogata negli schemi all'inizio delle sezioni.

Scegli il regime processuale

Chi è ammesso e con quali presupposti (art. 74 e 90 ss.)

Nel processo penale il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente in tutte le posizioni processuali tipiche: indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74 co. 1 D.P.R. 115/2002). Il medesimo trattamento è esteso allo straniero e all'apolide residenti nello Stato (art. 90), senza la condizione di regolarità del soggiorno richiesta invece nel civile, nell'amministrativo, nel tributario e nel contabile.

Il presupposto reddituale è fissato dall'art. 76: può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (soglia aggiornata dal D.M. 22 aprile 2025, in vigore dal luglio 2025). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun convivente (art. 92) e si computa la somma dei redditi del nucleo, salvo che la causa riguardi diritti della personalità o vi sia conflitto di interessi tra i componenti (art. 76 co. 3 e 4). Restano fuori i condannati in via definitiva per i reati elencati dall'art. 76 co. 4-bis e, in genere, chi è assistito da più di un difensore (art. 91), salva la nomina del secondo difensore per la partecipazione a distanza (art. 100).

Per alcuni reati a tutela di vittime particolarmente vulnerabili — maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e le fattispecie aggravate richiamate dall'art. 76 co. 4-ter — la persona offesa è ammessa in deroga ai limiti di reddito. È una deroga che incide sul presupposto economico, non sulle modalità di liquidazione del compenso, che restano quelle ordinarie.

Il percorso dell'istanza: dalla domanda ai rimedi

Istanza

Presentata dall'interessato o dal difensore al magistrato che procede (art. 93)

Decisione · 10 gg

Il magistrato ammette o respinge con decreto motivato (artt. 96-97)

Esito

Ammissione → effetti dalla data dell'istanza (art. 109) · Rigetto → rimedi

Ricorso

Avverso il rigetto: al presidente del tribunale o della corte d'appello (art. 99), poi Cassazione

A differenza del civile, dell'amministrativo, del tributario e del contabile, nel penale la competenza a decidere sull'istanza appartiene direttamente al magistrato che procede (o, se è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato): non vi è la fase anticipata davanti al Consiglio dell'Ordine. La domanda, redatta in carta semplice con il contenuto tipizzato dall'art. 79 e sottoscritta a pena di inammissibilità, va decisa nei dieci giorni successivi (art. 96). Gli effetti dell'ammissione retroagiscono alla data di presentazione, o al primo atto del difensore se l'interessato si è riservato di depositare l'istanza nei venti giorni successivi (art. 109).

Contro il decreto di rigetto l'interessato propone ricorso, entro venti giorni, al presidente del tribunale o della corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha deciso (art. 99); l'ordinanza che definisce il ricorso è a sua volta impugnabile per cassazione. La revoca del beneficio, disciplinata dagli artt. 112-114, ha di regola efficacia retroattiva quando accerta la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, con conseguente recupero delle somme verso il beneficiario — non verso il difensore, che resta estraneo alle conseguenze della revoca salvo concorso nelle dichiarazioni mendaci (rilievo penale autonomo ex art. 95).

La liquidazione del compenso: art. 82 e art. 106-bis

Sequenza di calcolo nel penale

1.Si individua il valore medio tabellare delle fasi svolte (tab. 15 D.M. 55/2014)
2.Lo si può ridurre fino al 50% — soglia invalicabile dal D.M. 37/2018 (art. 12 co. 1)
3.Sul risultato si applica l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002
Limite: il compenso non può scendere sotto la metà del valore medio (Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023)

La sequenza è vincolata: si parte dal valore medio della tabella 15, lo si può ridurre fino al massimo del 50% (mai oltre, dopo il D.M. 37/2018) ottenendo il compenso minimo inderogabile, e solo su quell'importo si applica la decurtazione di un terzo ex art. 106-bis. Le due riduzioni sono compatibili e cumulabili (Cass. civ., Sez. II, n. 1017/2025), ma con un argine preciso: la liquidazione finale non può comunque scendere sotto la metà della misura media della tariffa, pena la lesione del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023). La riduzione di un terzo opera anche quando il compenso sia stato determinato nei valori minimi tabellari, senza che ciò violi il minimo tariffario (Cass. civ., Sez. VI-2, n. 22257/2022 e n. 4759/2022), e i valori medi restano un tetto massimo, non un parametro obbligatorio (Cass. civ., Sez. II, n. 569/2026).

Esempio — Tribunale monocratico, fase di studio e dibattimentale

Principio illustrato da Cass. civ., Sez. II, n. 19528/2025 (su liquidazione con valori anteriori al D.M. 147/2022). Con i valori vigenti (D.M. 147/2022), per le fasi di studio (medio € 473,00) e istruttoria/dibattimentale (medio € 1.134,00) davanti al Tribunale monocratico, il compenso minimo dopo la riduzione massima del 50% è € 803,50; su questo importo opera l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis, che porta il compenso finale minimo a € 535,67. Una liquidazione inferiore viola i parametri inderogabili.

Gli errori ricorrenti nei decreti sono due: calcolare il taglio del terzo sul valore medio intero anziché sul medio già ridotto, oppure aggiungere ulteriori decurtazioni dopo l'art. 106-bis. Entrambi fanno scendere l'importo sotto la soglia e rendono la liquidazione annullabile in opposizione.

Difensore d'ufficio, irreperibile e minore (artt. 116-118)

La disciplina della liquidazione si estende, a limitati effetti, al difensore d'ufficio. L'art. 116 prevede che l'onorario e le spese siano liquidati con le modalità dell'art. 82 quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali; l'art. 117 disciplina la difesa d'ufficio dell'irreperibile e l'art. 118 quella del minore. In tutti questi casi lo Stato anticipa il compenso, salvo il diritto di rivalsa verso l'assistito.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore d'ufficio va equiparato al difensore della parte ammessa al patrocinio, con piena applicabilità della riduzione di un terzo ex art. 106-bis anche quando non si tratti di imputato irreperibile (Cass. civ., Sez. II, n. 4049/2024). L'algoritmo di calcolo, dunque, è il medesimo: medio, riduzione fino al 50%, riduzione di un terzo, con lo stesso limite minimo della metà del valore medio.

La riforma Cartabia: cosa è cambiato (e cosa no)

La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso prevalentemente su aspetti processuali — assenza, impugnazioni, esecuzione penale — e non sui criteri di quantificazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche al D.P.R. 115/2002 operate dalla riforma “civile” (D.Lgs. 149/2022) riguardano modalità tecniche di pagamento tramite piattaforma PagoPA (artt. 192, 196 e 197), senza toccare la misura del compenso. L'algoritmo medio → meno 50% → meno un terzo resta quindi pienamente in vigore.

Va tenuto presente l'art. 130-bis sul versante delle esclusioni: il compenso per le impugnazioni dichiarate inammissibili non è liquidato, e non sono liquidabili le spese per consulenze tecniche di parte che, al momento del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Sono limiti di natura diversa dalla riduzione tariffaria, perché incidono sull'an del compenso, non sul quantum.

Quadro giurisprudenziale — penale

Corte Cost. n. 192/2015

Leading case sugli ausiliari del magistrato. Dichiara illegittimo l'art. 106-bis nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo in caso di tariffe non adeguate ai sensi dell'art. 54. Il principio cardine, ripreso da tutte le pronunce successive: la decurtazione è ragionevole solo se calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale e operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza rispetto al costo della vita.

Corte Cost. n. 178/2017

Estende il principio al consulente tecnico di parte nominato dal soggetto ammesso al patrocinio: per l'imputato non abbiente la possibilità di nominare un CTP è aspetto essenziale del diritto di difesa, e la decurtazione su tariffe non aggiornate è irragionevole.

Corte Cost. n. 166/2022

Sentenza di accoglimento: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude la riduzione della metà per l'ausiliario del magistrato quando le tariffe non siano adeguate al costo della vita ex art. 54. Estende al processo civile il vizio di irragionevolezza già accertato per il penale dalle sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017.

Cass. civ., Sez. II, n. 22631/2018; Sez. VI-2, n. 28783/2022

Fondano la regola della liquidazione penale: art. 82 come tetto (valori medi) e art. 106-bis come unica riduzione applicabile. Un decreto che applichi invece l'art. 130 è censurabile in opposizione per errore di diritto.

Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023

La pronuncia chiave sul limite invalicabile del 50%. Nella vigenza del D.M. 37/2018 il giudice non può in nessun caso diminuire oltre la metà i valori medi: la liquidazione finale non può scendere sotto la metà della misura media della tariffa.

Cass. civ., Sez. II, n. 19528/2025

Applicazione concreta del limite. Con i valori vigenti (D.M. 147/2022), fasi di studio (medio € 473,00) e istruttoria/dibattimentale (medio € 1.134,00) al Tribunale monocratico: compenso minimo € 803,50 dopo la riduzione del 50% e € 535,67 dopo l'ulteriore terzo ex art. 106-bis. La sentenza fu decisa su valori anteriori al D.M. 147/2022, ma il principio si applica invariato.

Cass. civ., Sez. II, n. 4049/2024

Il difensore d'ufficio è equiparato a quello della parte ammessa al patrocinio, con piena applicabilità della riduzione di un terzo anche fuori dall'ipotesi dell'imputato irreperibile.

Cass. civ., Sez. II, n. 569/2026

I valori medi sono un tetto massimo, non un parametro obbligatorio: il compenso può essere determinato anche al di sotto della media, purché non sotto i minimi, sui quali può incidere la riduzione ex art. 106-bis.

Domande frequenti

Nel penale si applica la riduzione della metà ex art. 130?

No. L'art. 130 D.P.R. 115/2002, che prevede la riduzione della metà, è confinato al Titolo IV del testo unico, dedicato al processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Nel penale vale l'art. 82, con il solo limite dei valori medi, e la riduzione di un terzo ex art. 106-bis (Cass. civ., Sez. II, n. 22631/2018; Sez. VI-2, n. 28783/2022). La riduzione di un terzo si applica sia al difensore sia all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, con il limite posto da Corte Cost. n. 192/2015 e n. 178/2017: non opera quando le tariffe non siano adeguate al costo della vita ex art. 54 D.P.R. 115/2002.

Come si calcola il compenso del difensore nel gratuito patrocinio penale?

La sequenza è vincolata: si individua il valore medio tabellare delle fasi svolte, lo si può ridurre fino al massimo del 50% (soglia invalicabile dal D.M. 37/2018) ottenendo il compenso minimo inderogabile, e solo su quell'importo si applica la riduzione di un terzo ex art. 106-bis. La liquidazione finale non può comunque scendere sotto la metà del valore medio (Cass. civ., Sez. II, n. 22761/2023 e n. 19528/2025).

La riforma Cartabia ha cambiato il calcolo dei compensi nel penale?

No. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha inciso su aspetti processuali — assenza, impugnazioni, esecuzione penale — senza toccare i criteri di quantificazione del compenso. Le modifiche al D.P.R. 115/2002 riguardano le modalità di pagamento tramite PagoPA (artt. 192, 196 e 197), non la misura della riduzione. L'algoritmo medio → meno 50% → meno un terzo ex art. 106-bis resta pienamente in vigore.

Qual è il limite di reddito per l'ammissione nel 2026?

Il reddito imponibile IRPEF non deve superare euro 13.659,64, soglia aggiornata dal D.M. 22 aprile 2025. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite è elevato di euro 1.032,91 per ciascun convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002) e si computa la somma dei redditi del nucleo.

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Testi di riferimento

Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.