Parametri forensi · Art. 4 co. 5 D.M. 55/2014 · Artt. 91-92 c.p.c.

La liquidazione giudiziale: fasi, poteri del giudice e sindacato di legittimità

L'errore più comune nei provvedimenti di liquidazione non è sbagliare lo scaglione: è cancellare una fase perché «non risulta svolta». La Cassazione ha chiarito che quasi mai è una ragione sufficiente, e questo rende molte liquidazioni impugnabili con successo.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: luglio 2026

Liquida per fasi

Il presupposto: soccombenza, compensazione e loro limiti

L'art. 91 c.p.c. impone al giudice che chiude il processo di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. La stessa norma prevede una regola meno citata ma di impatto pratico rilevante: se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore a un'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che l'ha rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese maturate dopo la formulazione della proposta.

L'art. 92 c.p.c. affianca due poteri correttivi. Il primo comma consente al giudice di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, e — indipendentemente dalla soccombenza — di condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra per trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88. Il secondo comma disciplina la compensazione.

Su quest'ultima è intervenuta la Corte costituzionale. Il testo risultante dalla riforma del 2014 consentiva la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Con la sentenza n. 77/2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», restituendo così un margine di apprezzamento che il legislatore aveva irrigidito.

Un chiarimento utile riguarda i confini della soccombenza reciproca. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'accoglimento in misura ridotta — anche sensibilmente — di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Non è quindi consentito condannare alle spese la parte vittoriosa: al più se ne può giustificare la compensazione, ricorrendo gli altri presupposti dell'art. 92 co. 2 (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 32061/2022).

La liquidazione per fasi: che cosa comprende ciascuna

L'art. 4 co. 5 del D.M. 55/2014 stabilisce che il compenso è liquidato per fasi e le definisce in modo dichiaratamente esemplificativo — il che significa che l'elenco non è tassativo e che attività analoghe vi rientrano. È da questa definizione, molto più ampia di quanto si creda, che discendono i principi giurisprudenziali sulla non escludibilità delle fasi.

  • lett. a)Fase di studio: esame e studio degli atti a seguito della consultazione col cliente, ispezioni dei luoghi, ricerca dei documenti e conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, precedenti la costituzione in giudizio.
  • lett. b)Fase introduttiva: atti introduttivi e di costituzione e il loro esame, esame dei provvedimenti di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, notificazioni ed esame delle relate, iscrizione a ruolo, versamento del contributo unificato, riassunzioni, formazione del fascicolo, ulteriori consultazioni col cliente.
  • lett. c)Fase istruttoria e/o di trattazione: richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, eccezioni e conclusioni, esame degli scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti istruttori, partecipazione alle attività istruttorie, designazione ed esame dei consulenti di parte, esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio, notificazioni in corso di giudizio, istanze al giudice, deduzioni a verbale, intimazione dei testimoni, procedimenti incidentali. Rileva ai fini della liquidazione «quando effettivamente svolta».
  • lett. d)Fase decisionale: precisazione delle conclusioni ed esame di quelle altrui, memorie illustrative o conclusionali anche in replica con deposito ed esame, discussione orale, note illustrative, redazione e deposito della nota spese, esame e registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo, richieste di copie, ritiro del fascicolo, iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione.
  • lett. e) e f)Per il procedimento esecutivo, due fasi autonome: studio e introduttiva (disamina del titolo, notificazione del titolo e del precetto, pignoramento, iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, atti d'intervento, ispezioni ipotecarie e catastali); istruttoria e di trattazione (ogni altra attività, comprese le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi).

Due previsioni accessorie completano il quadro. Il comma 5-bis consente al giudice di riconoscere, se richiesto, il compenso per la fase di studio in favore del professionista che subentra nella difesa in un momento successivo alla fase introduttiva: essendo subordinato all'istanza, va chiesto espressamente nella nota spese. Il comma 6 stabilisce che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, il compenso per tale attività è pari a quello della fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto già maturato per l'attività precedentemente svolta.

Perché la fase istruttoria non si può cancellare

Il provvedimento che «non liquida l'istruttoria perché non si è svolta istruttoria» è, nella grande maggioranza dei casi, viziato. La premessa da cui muove è sbagliata: il D.M. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase «istruttoria e/o di trattazione», che le ricomprende entrambe. Ne consegue che il compenso spetta al difensore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio in senso stretto, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23293/2026, che richiama Cass. nn. 8561/2023 e 30219/2023).

A rilevare non sono solo le prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, ma tutte le ulteriori attività che l'art. 4 co. 5 lett. c) include nella fase: le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte. La redazione di memorie nella fase di trattazione scritta è quindi attività rilevante ai fini della liquidazione, e il giudice deve valutarla (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 11297/2026).

Sul grado di appello c'è una divergenza recente, ed è bene conoscerla: le due pronunce sono della stessa sezione e distano poche settimane l'una dall'altra. Secondo l'orientamento prevalente la trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e dalle attività ivi previste, sicché il compenso va liquidato anche in assenza di istruzione probatoria: nel caso deciso la Corte ha cassato la sentenza che aveva omesso la voce sulla base del «generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado» (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24349/2025, in continuità con un'ampia serie di precedenti). Una pronuncia di poche settimane successiva ha invece ammesso la liquidazione in appello solo qualora le attività dell'art. 350 siano state effettivamente poste in essere nella prima udienza di trattazione o sia stata fissata un'udienza a tal fine, non bastando la produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25664/2025). Quest'ultima decisione, peraltro, ribadisce senza riserve che in primo grado il compenso per la fase è sempre dovuto.

E perché non si può cancellare nemmeno la fase decisionale

Lo stesso ragionamento vale, con forza anche maggiore, per la fase decisionale. Il compenso deve essere corrisposto in ogni caso, anche in mancanza del deposito di comparse conclusionali o memorie di replica e a prescindere dalla presenza del difensore in udienza. La ragione è che la fase, come definita dall'art. 4 co. 5 lett. d), ricomprende un'ampia serie di attività — la precisazione delle conclusioni, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo, la richiesta di copie, il ritiro del fascicolo — e soprattutto lo studio della controversia in vista dell'eventuale impugnazione, che altrimenti resterebbe del tutto priva di riconoscimento economico (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23293/2026, che richiama Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5289/2023).

Il caso deciso è istruttivo perché mostra l'effetto cumulativo dell'errore. Il giudice tributario di primo grado aveva liquidato € 200,00; quello di appello aveva confermato, ritenendo che la mera produzione documentale non equivalesse allo svolgimento della fase istruttoria e che nulla fosse riconducibile alla decisionale, non essendo stata depositata memoria conclusiva. La Cassazione ha ravvisato la violazione dei minimi tariffari e, decidendo nel merito, ha riliquidato le spese in € 552,00 per il primo grado, € 568,00 per il secondo e € 678,00 per il giudizio di legittimità: quasi il triplo, per la sola corretta considerazione delle fasi.

Il nesso con i minimi inderogabili

Escludere una fase e ridurre del 50% le altre sono operazioni diverse, ma producono lo stesso risultato: una liquidazione sotto il minimo di legge. Poiché il minimo si calcola come somma dei minimi di ciascuna fase liquidabile, l'omissione di una voce fa scendere il totale sotto la soglia inderogabile anche quando le percentuali applicate alle altre fasi sono corrette. È questo il motivo per cui la censura sulle fasi e quella sui minimi viaggiano quasi sempre insieme.

Su come si calcolano concretamente quei minimi, e su quanto il giudice possa scostarsene, si veda la guida su aumenti e riduzioni dei parametri.

Che cosa è davvero censurabile in Cassazione

Il confine è netto e conviene conoscerlo prima di impostare un'impugnazione. Se la liquidazione si mantiene tra il minimo e il massimo dello scaglione applicabile, l'esercizio del potere discrezionale del giudice non è soggetto a sindacato di legittimità, perché attiene pur sempre a parametri fissati tabellarmente. Contestare che il giudice abbia liquidato ai minimi anziché ai medi è, di per sé, una censura destinata all'inammissibilità.

Restano invece pienamente censurabili, come violazione di legge, l'inosservanza dei minimi inderogabili, l'esclusione di fasi che vanno comunque liquidate e l'errata individuazione dello scaglione di valore. Chi impugna ha però un onere preciso: deve circostanziare in che modo si sia concretizzato il superamento del massimo o la discesa sotto il minimo, individuando anzitutto — e correttamente — lo scaglione applicabile e il relativo importo liquidabile. Un ricorso che si limiti ad affermare l'esorbitanza senza svolgere quel calcolo è destinato al rigetto (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128/2025).

Anche la valutazione sui presupposti di una riduzione — la modestia della controversia, il suo carattere routinario, l'assenza di questioni complesse — resta un apprezzamento di merito non rivalutabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione anche solo sintetica. Il fatto che il ricorrente non condivida quella valutazione è, in sé, irrilevante: ciò che si può utilmente denunciare è l'oltrepassamento della soglia quantitativa.

Quali parametri si applicano ai giudizi lunghi

I parametri cui commisurare i compensi sono quelli vigenti al momento in cui interviene la liquidazione giudiziale, non quelli in vigore quando l'attività difensiva è stata svolta. La giustificazione è concettuale prima che pratica: l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza, sicché finché la liquidazione non è avvenuta la prestazione professionale non può ritenersi conclusa.

Il principio ha una ricaduta specifica sulle impugnazioni: quando il giudice d'appello, riformando la decisione di primo grado, procede a liquidare le spese di quel grado, deve applicare i parametri vigenti al momento della liquidazione in sede di gravame e non quelli del tempo in cui si svolse l'attività difensiva (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25664/2025). È la ragione per cui liquidazioni intervenute oggi su attività di molti anni fa devono applicare le tabelle come revisionate dal D.M. 147/2022.

Sommate tutte le fasi liquidabili, il compenso così ottenuto è solo la base di partenza della nota spese: la guida su nota spese e accessori spiega come aggiungervi spese generali, CPA, IVA ed eventuale ritenuta d'acconto.

Quadro giurisprudenziale di riferimento

Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23293 del 15 luglio 2026

Il compenso per la fase istruttoria e di trattazione spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, bastando la semplice trattazione della causa. Il compenso per la fase decisionale va riconosciuto in ogni caso, anche senza deposito di conclusionali o repliche e a prescindere dalla presenza in udienza, perché la fase comprende anche lo studio in vista dell'impugnazione.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24349 del 2 settembre 2025

Il D.M. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria ma un compenso unitario per la trattazione, che comprende anche quella eventualmente istruttoria. La trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla rubrica dell'art. 350 c.p.c., sicché il compenso va liquidato pure in assenza di istruzione probatoria.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25664 del 19 settembre 2025

In primo grado il compenso per la fase istruttoria e di trattazione è sempre dovuto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti e degli scritti avversari. In appello, secondo questa pronuncia, la liquidazione è ammessa solo se le attività ex art. 350 c.p.c. sono state effettivamente svolte o è stata fissata udienza a tal fine. I parametri applicabili sono quelli vigenti al momento della liquidazione.

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 11297 del 27 aprile 2026

Ai fini della liquidazione della fase istruttoria e di trattazione rilevano non solo le prove orali e la consulenza tecnica, ma anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione: la redazione di memorie nella trattazione scritta è attività che il giudice deve valutare.

Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128 del 18 dicembre 2025

La liquidazione effettuata entro i limiti minimo e massimo dello scaglione è insindacabile e rimessa alla discrezionalità del giudice. Spetta alla parte che ne deduce l'esorbitanza circostanziare in qual modo si sia concretizzato il superamento, individuando correttamente lo scaglione applicabile e il relativo importo massimo liquidabile.

Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 32061 del 31 ottobre 2022

L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza — configurabile solo con pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di domanda articolata in più capi — e non consente di condannare alle spese la parte vittoriosa, potendo giustificarne soltanto la compensazione.

Domande frequenti

Il giudice può escludere la fase istruttoria se non è stata svolta attività istruttoria?

No. Il D.M. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma un compenso unitario per la «fase istruttoria e/o di trattazione», che spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio in senso stretto: è sufficiente la semplice trattazione della causa, rilevando anche l'esame degli scritti e dei documenti avversari, le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23293/2026; Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 11297/2026).

Spetta il compenso per la fase decisionale se non sono state depositate le conclusionali?

Sì. Va riconosciuto in ogni caso, anche in mancanza di comparse conclusionali o memorie di replica e a prescindere dalla presenza del difensore in udienza. La fase, come definita dall'art. 4 co. 5 lett. d), ricomprende la precisazione delle conclusioni, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo e le attività successive alla decisione in vista dell'eventuale impugnazione, che altrimenti resterebbero prive di riconoscimento economico (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23293/2026).

La fase di trattazione va liquidata anche in appello?

Secondo l'orientamento prevalente sì: la trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c., e il compenso è dovuto anche in assenza di istruzione probatoria (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24349/2025). Una pronuncia di poche settimane successiva ha però richiesto che quelle attività risultino effettivamente poste in essere nella prima udienza di trattazione o che sia stata fissata un'udienza a tal fine (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25664/2025).

Quando il giudice può compensare le spese?

L'art. 92 co. 2 c.p.c. lo consente in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. A questi casi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». L'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra però soccombenza reciproca e non consente di condannare alle spese la parte vittoriosa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 32061/2022).

La liquidazione delle spese è sindacabile in Cassazione?

Solo entro limiti precisi. Se la liquidazione si mantiene tra minimo e massimo dello scaglione, il potere discrezionale non è soggetto a sindacato. Restano censurabili la violazione dei minimi inderogabili, l'esclusione di fasi comunque liquidabili e l'errata individuazione dello scaglione. Chi impugna deve però circostanziare in che modo si sia concretizzato lo sforamento, individuando correttamente lo scaglione applicabile e il relativo importo (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128/2025).

Quali parametri si applicano se il giudizio è durato molti anni?

Quelli vigenti al momento della liquidazione giudiziale, non quelli in vigore quando l'attività è stata svolta: l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza, e finché la liquidazione non è avvenuta la prestazione non può ritenersi conclusa. Il principio vale anche quando il giudice d'appello, riformando la sentenza, liquida le spese del primo grado (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25664/2025).

Il compenso per la fase di studio spetta al difensore che subentra a giudizio iniziato?

Sì, ma su richiesta. L'art. 4 co. 5-bis D.M. 55/2014 prevede che il giudice possa riconoscere, se richiesto, il compenso per la fase di studio in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva. Trattandosi di riconoscimento subordinato all'istanza, è opportuno formularlo espressamente nella nota spese.

Costruisci la nota spese fase per fase

Il calcolatore separa le fasi del giudizio e mostra il compenso di ciascuna, così da poter verificare se una liquidazione ricevuta rispetta i minimi previsti per le fasi liquidabili.

Apri il calcolatore

Testi di riferimento

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4 co. 5, 5-bis e 6 — Liquidazione per fasi, subentro del difensore, conciliazione e transazione

Codice di procedura civile, artt. 91, 92 e 350 — Condanna alle spese, compensazione e trattazione in appello

Corte costituzionale, sent. 19 aprile 2018, n. 77 — Illegittimità dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

D.M. 13 agosto 2022, n. 147 — Revisione delle tabelle applicabili alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore

Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.