Parametri forensi · Art. 5 D.M. 55/2014

Scaglioni di valore: disputatum, decisum e valore indeterminabile

Individuare lo scaglione sbagliato compromette l'intero calcolo, perché il valore della causa è il moltiplicatore di ogni voce successiva. E qui la regola cambia a seconda di chi deve pagare, poi si inverte del tutto se la domanda viene respinta.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: luglio 2026

Individua lo scaglione

Due regole diverse a seconda di chi paga

La prima cosa da chiarire è che l'art. 5 del D.M. 55/2014 non detta un criterio unico. Ne detta due, e la scelta dipende da chi è chiamato a pagare il compenso. Nella liquidazione a carico del soccombente (co. 1) il valore si determina a norma del codice di procedura civile, con alcune deroghe espresse; nella liquidazione a carico del cliente (co. 2) si ha invece riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.

La conseguenza pratica è che la stessa causa può avere due valori diversi. Se l'avvocato ha domandato € 100.000 e il giudice ne ha attribuiti € 30.000, nei confronti del soccombente il valore rilevante sarà tendenzialmente € 30.000, mentre nel rapporto con il proprio cliente resta ancorato all'entità della domanda. Non è una contraddizione: sono due rapporti giuridici distinti. Il primo serve a evitare che domande sovradimensionate gravino sul soccombente; il secondo a remunerare l'attività che il cliente ha effettivamente richiesto.

Entrambi i commi contengono poi la stessa valvola di sicurezza: si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto. È una clausola che il giudice può azionare in entrambe le direzioni e che, come si vedrà, la Cassazione richiama quando il valore formale della lite non riflette ciò che era davvero in gioco.

Il rinvio al codice di procedura civile

Il criterio generale è quello dell'art. 10 c.p.c.: il valore si determina dalla domanda. Il secondo comma aggiunge due regole di cumulo spesso trascurate: le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano al capitale. Quest'ultima precisazione ha peso concreto: la Cassazione ha confermato che al capitale richiesto vanno cumulati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dalla data del fatto generatore fino alla proposizione della domanda, con la conseguenza che lo scaglione può risultare superiore a quello che la sola cifra capitale lascerebbe supporre (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128/2025).

Le disposizioni successive dettano criteri per tipologia di causa. Il quadro, nel testo vigente, è il seguente:

  • Art. 12rapporti obbligatori: valore pari alla parte del rapporto in contestazione. Cause di divisione: valore della massa attiva da dividersi.
  • Art. 13prestazioni alimentari periodiche con titolo controverso: somme dovute per due anni. Rendite perpetue: venti annualità; rendite temporanee o vitalizie: annualità domandate fino a un massimo di dieci.
  • Art. 14somme di denaro e beni mobili: somma indicata o valore dichiarato dall'attore; in mancanza, la causa si presume di competenza del giudice adito.
  • Art. 15beni immobili: reddito dominicale del terreno o rendita catastale del fabbricato moltiplicati per 200 (proprietà), per 100 (usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà, diritto dell'enfiteuta), per 50 sul fondo servente (servitù).
  • Art. 17opposizione all'esecuzione: credito per cui si procede. Opposizione di terzo ex art. 619: valore dei beni controversi. Controversie in sede di distribuzione: valore del maggiore dei crediti contestati.

Due precisazioni utili. Per gli immobili il parametro non è il valore di mercato né il valore ai fini dell'imposta di registro, ma la rendita catastale moltiplicata per i coefficienti indicati; se all'atto della proposizione della domanda la rendita non risulta, il giudice determina il valore secondo quanto emerge dagli atti e, in mancanza di elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. Quanto alle locazioni, il comma dell'art. 12 che le riguardava è stato abrogato dalla L. 353/1990: oggi il valore si ricava dal criterio generale sui rapporti obbligatori, cioè dalla parte del rapporto in contestazione.

A queste regole l'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 affianca due deroghe proprie. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta. Nei giudizi di divisione si guarda alla quota, ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione — ma quando la controversia interessa anche la massa da dividere, si torna al valore di quest'ultima.

Disputatum e decisum: la regola che si inverte col rigetto

Ed è qui che nascono la maggior parte degli errori nelle note spese, e delle contestazioni nelle opposizioni. L'art. 5 co. 1 stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. La regola, in altri termini, è il decisum e non il disputatum.

Le Sezioni Unite hanno chiarito il meccanismo con una formula che la giurisprudenza successiva ripete testualmente: il valore si fissa sulla base del disputatum — quanto richiesto nell'atto introduttivo o nell'atto di impugnazione parziale — tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione. Il disputatum, si legge, «nel momento iniziale della lite non è risolutivo», perché è la decisione a fissare «la dimensione reale della lite stessa» secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità. Lo scopo dichiarato è moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 19014/2007).

Le stesse Sezioni Unite prevedono però un'eccezione precisa: se la riduzione della somma attribuita dipende da un adempimento intervenuto nel corso del processo ad opera del debitore convenuto, il giudice — su richiesta della parte interessata — terrà comunque conto del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa. È una previsione che protegge l'attore che aveva ragione fin dall'inizio e che vede la propria domanda ridimensionarsi solo perché la controparte ha pagato a lite pendente.

Quando invece la domanda viene respinta integralmente, la regola si capovolge e si torna al disputatum. La ragione è prima di tutto aritmetica: applicando alla lettera il decisum, in una causa persa il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con la conseguenza che al difensore vittorioso non spetterebbe alcun compenso (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8449/2023). Il valore rilevante è quindi quello della domanda complessivamente proposta dall'attore soccombente (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8920/2025).

Il criterio del decisum resiste anche in due situazioni in cui si potrebbe pensare il contrario. Vale nei casi di soccombenza reciproca parziale, a prescindere da chi sia stato condannato alle spese (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34813/2023). E vale anche quando le parti avevano dichiarato la controversia di valore indeterminabile nell'atto introduttivo: la dichiarazione non vincola il giudice, che deve comunque parametrare la liquidazione al decisum — principio affermato con riguardo alle spese di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate sullo scaglione dell'indeterminabile a fronte di un decisum superiore al milione di euro (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15518/2026).

Il valore indeterminabile: quando davvero, e quanto vale

Il valore indeterminabile non è una scorciatoia: è una categoria residuale. L'art. 5 co. 5 lo dice espressamente — la causa si considera di valore indeterminabile solo qualora il valore effettivo non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri precedenti. Prima di collocarvi una controversia occorre quindi aver verificato che nessuno dei criteri codicistici o derogatori sia applicabile.

La Cassazione è intervenuta con nettezza su un uso disinvolto della categoria. In un giudizio di responsabilità verso l'amministratore di una società, conclusosi con rigetto integrale di una domanda risarcitoria che quantificava il danno in oltre dieci milioni di euro, la Corte d'appello aveva liquidato le spese sui parametri per le controversie di valore indeterminato di complessità alta. La sentenza è stata cassata: l'omissione di qualsiasi concreto accertamento idoneo a corroborare la valutazione di indeterminatezza costituisce falsa applicazione della normativa sulla liquidazione delle spese (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8920/2025).

Quando la qualificazione è invece corretta, l'art. 5 co. 6 fissa la forbice: le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Se poi la causa risulta di particolare importanza per lo specifico oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e per la rilevanza degli effetti o dei risultati utili — anche di carattere non patrimoniale — il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

Un caso ricorrente è il cumulo tra una domanda di valore determinato e una di valore indeterminabile. La regola tradizionale vuole che la causa sia considerata nella sua globalità di valore indeterminabile (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26230/2024). La giurisprudenza successiva ha però precisato che quel principio opera solo quando l'applicazione dello scaglione dell'indeterminabile consenta compensi superiori a quelli derivanti dal cumulo delle sole domande di valore determinato: opinare diversamente porterebbe al risultato irrazionale di remunerare meno un'attività difensiva più complessa, perché estesa anche alla domanda indeterminabile.

«O la maggior somma ritenuta di giustizia»: le Sezioni Unite del 2025

Quasi ogni atto di citazione chiude la domanda risarcitoria con una clausola del tipo «ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia», o «nel diverso importo che dovesse essere liquidato in via equitativa». Per anni la Cassazione si è divisa sull'effetto di quella formula ai fini del valore della causa: secondo un orientamento essa esprimeva l'ammissione di un'incertezza sul quantum e rendeva la controversia di valore indeterminabile; secondo l'altro l'indicazione di una somma specifica restava determinante, potendo la clausola valere al più come domanda subordinata.

Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto nel 2025 con un principio articolato. In una causa relativa a somme di denaro in cui la domanda contenga sia la richiesta di un importo determinato sia la clausola generica, in caso di integrale rigetto la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa avviene sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove questo attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 20805/2025).

Il criterio è quindi asimmetrico e va letto con attenzione: lo scaglione dell'indeterminabile non è escluso in assoluto, ma può essere applicato solo se conduce a una liquidazione superiore. Le ragioni indicate sono tre. L'avvocato del convenuto modula il proprio impegno sull'importo che la controparte ha esplicitato, e a quell'importo va parametrato il compenso. L'automatismo opposto si presterebbe ad abusi, consentendo di formulare domande sproporzionate e poi sottrarsi alle conseguenze della soccombenza con la semplice aggiunta di una formula. E il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 1367 c.c. — invocato proprio dall'orientamento opposto — impone semmai di preservare effetto all'indicazione numerica compiuta dalla parte, che non può essere vanificata dall'aggiunta della clausola.

Le Sezioni Unite precisano però che la clausola non retrocede al rango di mera formula di stile. Conserva un'utilità concreta ai fini dell'art. 112 c.p.c., perché consente di sollecitare la condanna a una somma superiore a quella indicata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione; e resta un elemento di valutazione della condotta processuale che può orientare il giudice, in caso di accoglimento in misura ridotta, a non esercitare la facoltà di compensare le spese. Lo stesso principio, infine, vale per la determinazione del contributo unificato, che va commisurato alla somma specificata quando superiore a quella prevista per le cause di valore indeterminabile.

Gli scaglioni e un esempio di applicazione

Il D.M. 55/2014 articola i parametri su sei scaglioni base, comuni a tutte le tabelle giudiziali. Oltre € 520.000 non si aggiungono nuovi scaglioni tabellari: l'art. 6 prevede invece incrementi percentuali progressivi fino al 30% per ogni raddoppio del valore.

ScaglioneValore della causa
Ifino a € 1.100
IIda € 1.100,01 a € 5.200
IIIda € 5.200,01 a € 26.000
IVda € 26.000,01 a € 52.000
Vda € 52.000,01 a € 260.000
VIda € 260.000,01 a € 520.000
oltreoltre € 520.000 — incrementi progressivi fino al 30% ex art. 6

Un caso concreto: domanda da € 80.000, accolta per € 20.000

Spese a carico del soccombente. Si applica il decisum: valore € 20.000, scaglione III (€ 5.200,01–€ 26.000). Il fatto che la domanda fosse quattro volte superiore non rileva, salvo che la riduzione dipenda da un pagamento intervenuto in corso di causa.

Compenso a carico del cliente. Si applica l'entità della domanda ex art. 5 co. 2: valore € 80.000, scaglione V (€ 52.000,01–€ 260.000).

Se la domanda fosse stata respinta del tutto. Verso il soccombente si tornerebbe al disputatum: valore € 80.000, scaglione V — anche in presenza della clausola «o la maggior somma ritenuta di giustizia», perché quello scaglione attribuisce compensi superiori a quelli previsti per le cause di valore indeterminabile.

Individuato lo scaglione, resta da vedere quanto il compenso può scostarsi dal valore medio: la guida su aumenti e riduzioni dei parametri spiega i margini dell'art. 4 e i minimi inderogabili; una volta fissato il compenso, la guida su nota spese e accessori spiega come aggiungere spese generali, CPA e IVA nell'ordine corretto.

Impugnazioni, giudizio di rinvio e parametri applicabili

Nei gradi successivi al primo il valore non resta congelato a quello della causa originaria: va riferito a ciò che è effettivamente in discussione in quel grado. Se l'impugnazione è parziale, il disputatum è dato dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 19014/2007).

Il principio trova un'applicazione netta nel giudizio di rinvio. Poiché l'art. 5 co. 1 impone di guardare alla somma attribuita, il valore del giudizio di rinvio è pari alla somma effettivamente liquidata in quella sede e non al valore complessivo della causa originaria: nel caso deciso, il giudice del rinvio aveva erroneamente applicato lo scaglione corrispondente all'intera somma attribuita nei precedenti gradi, mentre avrebbe dovuto considerare solo la posta ulteriore su cui era chiamato a decidere (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26230/2024).

Una regola ulteriore, spesso decisiva nelle liquidazioni che arrivano a distanza di anni, riguarda i parametri applicabili ratione temporis — un tema che la guida sulla liquidazione giudiziale approfondisce oltre lo scaglione. I parametri cui commisurare i compensi sono quelli vigenti al momento in cui interviene la liquidazione, anche se l'attività processuale si è svolta sotto la vigenza della disciplina precedente: finché la liquidazione non è avvenuta, l'attività professionale non può ritenersi conclusa. Nel caso deciso, ciò ha comportato l'applicazione del D.M. 55/2014 a giudizi di merito conclusisi nel 2005 e nel 2008, ma liquidati nel 2021 (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26230/2024).

Infine, un chiarimento che evita un errore diffuso: la dichiarazione di valore che il difensore rende al funzionario di cancelleria ai fini del contributo unificato non incide sulla liquidazione delle spese. Non appartenendo alle conclusioni della citazione, non è parte della «domanda» nel senso in cui vi allude l'art. 10 c.p.c., e il suo controllo compete alla cancelleria, non al giudice (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128/2025).

Quadro giurisprudenziale di riferimento

Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 20805 del 23 luglio 2025

In caso di integrale rigetto di una domanda che contenga sia la richiesta di un importo determinato sia la clausola «ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia» o equivalenti, le spese si liquidano sullo scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata, ove attribuisca compensi superiori a quelli per le cause di valore indeterminabile. La clausola non è di mero stile: conserva effetto ex art. 112 c.p.c. e come elemento di valutazione sulle spese. Il criterio vale anche per il contributo unificato.

Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 19014 dell'11 settembre 2007

Il valore della controversia si fissa sul criterio del disputatum, tenendo conto che in caso di accoglimento solo parziale il giudice deve considerare il contenuto effettivo della decisione (decisum), salvo che la riduzione consegua a un adempimento del debitore in corso di causa. Nelle impugnazioni parziali il disputatum è il differenziale tra la somma attribuita e quella richiesta con l'impugnazione.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15518 del 21 maggio 2026

Il disputatum iniziale non è risolutivo: occorre tener conto dell'effettiva decisione, che fissa la dimensione reale della lite secondo adeguatezza e proporzionalità. Il principio vale anche per le spese del procedimento di ATP e anche quando il valore era stato dichiarato indeterminabile nell'atto introduttivo.

Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8920 del 4 aprile 2025

In ipotesi di rigetto totale della domanda risarcitoria il valore va parametrato alla domanda complessivamente proposta, salvo che dal suo tenore risulti che la somma indicata sia solo tendenziale. Costituisce falsa applicazione della normativa liquidare sui parametri del valore indeterminabile omettendo ogni concreto accertamento a sostegno di quella qualificazione.

Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128 del 18 dicembre 2025

La dichiarazione di valore resa dal difensore al funzionario di cancelleria è priva di rilievo ai fini della liquidazione delle spese. Il valore si determina cumulando al capitale la rivalutazione e gli interessi maturati fino alla proposizione della domanda. La liquidazione contenuta tra minimo e massimo dello scaglione è insindacabile in sede di legittimità.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26230 del 7 ottobre 2024

Nel giudizio di rinvio il valore è pari alla somma effettivamente liquidata in quella sede, non al valore complessivo della causa originaria. I parametri applicabili sono quelli vigenti al momento della liquidazione, anche per attività svolta sotto la disciplina precedente. Il cumulo di una domanda determinata e di una indeterminabile rende la causa globalmente di valore indeterminabile.

Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8449 del 24 marzo 2023

Il criterio del decisum si applica in caso di accoglimento anche parziale della domanda, per fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata diretta alla lievitazione delle spese. In caso di rigetto totale si segue invece il solo disputatum, perché il decisum darebbe un valore pari a zero e nessun compenso liquidabile.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34813 del 12 dicembre 2023

Il valore si determina sull'importo effettivamente riconosciuto e non sulla somma originariamente domandata anche nelle ipotesi di soccombenza reciproca parziale, a prescindere da quale delle parti sia stata condannata alle spese.

Domande frequenti

Il valore della causa è lo stesso verso il cliente e verso il soccombente?

No, ed è la prima distinzione da fare. L'art. 5 D.M. 55/2014 detta due regole: nella liquidazione a carico del soccombente (co. 1) il valore si determina a norma del codice di procedura civile, con la precisazione che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si guarda di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice; nella liquidazione a carico del cliente (co. 2) si guarda all'entità della domanda. La stessa causa può quindi avere due valori diversi.

Se la domanda viene accolta solo in parte, quale valore conta per le spese?

Conta la somma effettivamente attribuita, non quella domandata. Il criterio vale anche nei casi di soccombenza reciproca parziale (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34813/2023). La ratio, fissata dalle Sezioni Unite, è moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 19014/2007).

E se la domanda viene respinta integralmente?

La regola si inverte e si torna al disputatum, cioè alla somma domandata. Il motivo è aritmetico prima ancora che giuridico: applicando il decisum a una domanda respinta il valore sarebbe pari a zero e non si potrebbe liquidare alcun compenso al difensore vittorioso (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 8449/2023). Il riferimento è alla domanda complessivamente proposta (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8920/2025).

La formula «o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia» rende la causa indeterminabile?

Non automaticamente. Le Sezioni Unite hanno risolto nel 2025 un contrasto durato anni: in caso di rigetto integrale le spese si liquidano sullo scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, quando questo attribuisca compensi superiori a quelli per le cause di valore indeterminabile (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 20805/2025). La clausola non è però di mero stile: conserva effetto ai fini dell'art. 112 c.p.c. e come elemento di valutazione del giudice sulle spese.

Quanto vale una causa di valore indeterminabile?

L'art. 5 co. 6 D.M. 55/2014 la considera di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Se la causa risulta di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche non patrimoniali, il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

Il giudice può dichiarare la causa di valore indeterminabile senza motivare?

No. La Cassazione ha censurato come falsa applicazione della normativa la sentenza che aveva liquidato le spese sui parametri del valore indeterminabile omettendo ogni concreto accertamento a sostegno, a fronte di una domanda che quantificava il danno in oltre dieci milioni di euro (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8920/2025). Il criterio del decisum si applica del resto anche quando il valore era stato dichiarato indeterminabile nell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15518/2026).

La dichiarazione di valore fatta in cancelleria vincola il giudice?

No. La dichiarazione resa al funzionario di cancelleria ai fini del contributo unificato è priva di rilievo per la liquidazione delle spese, perché non appartiene alle conclusioni della citazione e non è parte della «domanda» nel senso dell'art. 10 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 33128/2025). Il valore si computa invece cumulando al capitale la rivalutazione e gli interessi maturati fino alla proposizione della domanda.

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Testi di riferimento

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5 e art. 6 — Determinazione del valore della controversia e cause di valore superiore a € 520.000

Codice di procedura civile, artt. 10 e 12-17 — Determinazione del valore: cumulo, rapporti obbligatori, divisione, rendite, somme di denaro, immobili, esecuzione

Codice civile, art. 1367 — Principio di conservazione, applicato agli atti processuali dalle Sezioni Unite

D.M. 13 agosto 2022, n. 147 — Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014

Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.