Parametri forensi · Art. 2 D.M. 55/2014

Nota spese: spese forfettarie, CPA, IVA e ritenuta d'acconto

Compenso, spese generali, CPA, IVA, ritenuta: cinque voci che vanno sommate in un ordine preciso. Invertire CPA e IVA, o confondere le spese vive tra loro, è probabilmente l'errore più comune che si vede in una nota spese, e basta a rendere sbagliato anche un calcolo che parte da un compenso corretto.

Studio RussoLegal & Co. · Aggiornato: luglio 2026

Genera la nota spese

Le spese generali forfettarie: il 15% automatico

L'art. 2 co. 2 del D.M. 55/2014 prevede che alle voci di compenso si aggiungano le spese generali nella misura forfettaria del 15% del compenso stesso. È una voce automatica. Non serve chiederla espressamente in nota spese e non serve dimostrare di aver effettivamente sostenuto costi generali per quell'importo. Anche quando il provvedimento di liquidazione tace sul punto, la giurisprudenza consolidata la considera comunque dovuta nella misura massima — anche se, per evitare contestazioni, conviene comunque indicarla espressamente.

Il calcolo si fa sul compenso tabellare, quello eventualmente già maggiorato o ridotto ex art. 4, e non su altro: non sul totale finale della nota spese, non sommando prima le spese vive. È il primo numero della sequenza, e da qui in avanti ogni passaggio successivo dipende da come è stato calcolato questo.

Il contributo previdenziale CPA: base di calcolo e aliquota

Il contributo integrativo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CPA) trova fondamento nell'art. 11 della L. 576/1980, che lo configura come maggiorazione percentuale sul volume d'affari IVA, ripetibile nei confronti del cliente. Su Normattiva, il testo di quell'articolo riporta ancora l'aliquota originaria del 1980, il 2%. Non è un refuso né una svista: il 4% oggi in vigore non deriva da una riscrittura della norma, ma dal potere di variazione periodica che l'art. 13 della stessa legge attribuisce al Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Qui si annida uno degli errori più comuni nella pratica: applicare la CPA sul solo compenso, ignorando che la base imponibile è compenso più spese generali forfettarie. Il risultato è una nota spese sottostimata. La stessa base comprende anche le spese imponibili e quelle di trasferta, quando ci sono, perché la CPA segue il medesimo volume d'affari rilevante ai fini IVA — restano fuori solo le spese non imponibili, le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente.

L'IVA: aliquota, base imponibile e casi di esclusione

L'IVA al 22% si applica sulla somma di compenso, spese generali forfettarie, eventuali spese imponibili e di trasferta, e CPA. Anche qui la CPA rientra nella base: calcolare l'IVA solo su compenso e spese generali, lasciando fuori la CPA, è uno sbaglio che si vede spesso.

Il 22% non è un'aliquota che l'IVA ha sempre avuto. Fino al 30 settembre 1997 era il 19%; il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 l'ha portata al 20%; il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 l'ha elevata al 21% dal 17 settembre di quell'anno; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 l'ha infine fissata al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013. È una storia di aumenti che riguarda solo l'IVA: la ritenuta d'acconto ha seguito un percorso normativo del tutto diverso, ed è un errore mescolare le due vicende.

L'IVA non si applica se l'avvocato non è soggetto passivo d'imposta, com'è il caso di chi opera in regime forfettario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014), oppure quando, con presupposti diversi, la prestazione è resa a un soggetto straniero non stabilito in Italia (art. 7-ter D.P.R. 633/1972). Nel gratuito patrocinio si tende a credere il contrario, ma l'IVA resta ordinariamente dovuta: il patrocinio a spese dello Stato non porta con sé alcuna esenzione autonoma, e l'unico modo per non applicarla è lo stesso che vale in qualunque altra liquidazione, cioè che il professionista non sia soggetto passivo per una ragione indipendente dal procedimento (di solito, il regime forfettario). Conviene sempre indicare il regime applicato nella nota spese destinata alla liquidazione giudiziale: altrimenti capita che il giudice applichi o escluda l'IVA d'ufficio, per errore.

La ritenuta d'acconto: una trattenuta, non un accessorio dovuto dal cliente

Spese generali, CPA e IVA si aggiungono al compenso: sono importi che il cliente paga in più. La ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973 funziona all'opposto. Non è un accessorio ma un anticipo dell'IRPEF dovuta dall'avvocato: il cliente la trattiene al momento del pagamento e la versa per conto del professionista direttamente all'Erario. Il totale della nota spese non cambia; cambia solo chi riceve materialmente ciascuna quota.

L'aliquota oggi vigente è il 20%, ma chi va a leggersi il solo testo dell'art. 25 co. 1 D.P.R. 600/1973 su Normattiva trova ancora scritto “ritenuta del 15 per cento”. L'articolo non è mai stato riscritto dal 1973 a oggi; l'aliquota è salita per effetto di provvedimenti successivi che non hanno toccato il testo della norma. Il primo passaggio verificabile, dal 15% al 18%, è il D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (conv. L. 27 novembre 1982, n. 873). Il 20% attuale è comunque la misura che ogni sostituto d'imposta deve applicare, qualunque cosa dica il testo dell'articolo.

La base è il compenso professionale, maggiorato delle spese generali forfettarie del 15% e delle eventuali spese imponibili: tutte voci che costituiscono reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (art. 25 D.P.R. 600/1973). Ne restano fuori le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio), purché documentate e riaddebitate analiticamente al cliente, perché l'art. 54 co. 2 lett. b) TUIR esclude dal reddito professionale il rimborso delle spese sostenute per eseguire l'incarico. C'è però una condizione: l'esclusione regge solo se il pagamento è tracciabile (bonifico, carta, gli altri strumenti dell'art. 23 D.Lgs. 241/1997). Pagate in contanti, quelle stesse spese rientrano nel reddito professionale ai sensi dell'art. 54 co. 2-bis TUIR, e quindi nella base della ritenuta. CPA e IVA, invece, non vi entrano mai: la CPA perché è un contributo previdenziale trattenuto per la Cassa Forense, non un ricavo dell'avvocato; l'IVA perché è un'imposta indiretta dovuta all'Erario, non una componente del suo reddito.

Chi paga deve avere la qualifica di sostituto d'imposta ex art. 23 D.P.R. 600/1973 (enti, società, imprenditori, professionisti, condomini) perché scatti l'obbligo di trattenuta. Il cliente persona fisica che paga al di fuori dell'esercizio di un'impresa, arte o professione non è sostituto d'imposta: versa l'intero importo della nota spese, senza operare alcuna trattenuta.

Nella liquidazione giudiziale la ritenuta entra in gioco quando il soccombente deve pagare direttamente il difensore della controparte, per effetto di una distrazione ex art. 93 c.p.c.: solo allora le somme corrisposte diventano, per il difensore, reddito di lavoro autonomo soggetto a ritenuta. Senza distrazione, le spese liquidate restano un ristoro alla parte vittoriosa e non reddito del professionista, e la ritenuta non si applica (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8697/2024). L'obbligo resta fermo anche se a pagare è un terzo per conto del soccombente, tipicamente l'assicurazione: il debito non perde la sua natura di corrispettivo per prestazioni professionali solo perché lo salda qualcun altro (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19739/2014).

L'ordine corretto di calcolo: la sequenza che non si può invertire

Trattare tutte le spese vive come un blocco unico è il primo modo per sbagliare la nota spese. Ce ne sono tre categorie, e ciascuna ha una propria base imponibile:

  • Spese imponibili — somme che l'avvocato riaddebita come corrispettivo della propria prestazione (non come mera anticipazione neutra): entrano nella base di CPA, IVA e, di regola, anche della ritenuta d'acconto.
  • Spese di trasferta — rimborso di viaggio, vitto e alloggio sostenuti dal difensore per l'incarico e riaddebitati analiticamente: entrano nella base di CPA e IVA, ma restano fuori dalla base della ritenuta se il pagamento è tracciabile (art. 54 co. 2 lett. b e co. 2-bis TUIR).
  • Spese non imponibili — vere anticipazioni in nome e per conto del cliente (art. 15 co. 1 n. 3 D.P.R. 633/1972): contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica. Non entrano in nessuna base: né CPA, né IVA, né ritenuta.

Fatta questa distinzione, la sequenza corretta di calcolo è la seguente:

  1. 1Compenso valore tabellare eventualmente aumentato/ridotto ex art. 4
  2. 2Spese generali forfettarie 15% del compenso
  3. 3Spese imponibili importo pieno, se presenti
  4. 4Spese di trasferta importo pieno, se presenti
  5. 5Contributo CPA 4% della somma dei passaggi 1-4
  6. 6IVA 22% della somma dei passaggi 1-5
  7. 7Spese non imponibili importo netto, senza influire su alcuna base

La ritenuta d'acconto sta fuori da questa sequenza. Non incide sull'importo dovuto dal debitore, che resta quello calcolato ai passaggi 1-7. Entra in gioco solo al momento del pagamento, nel rapporto tra cliente/sostituto d'imposta e avvocato, e si calcola su compenso, spese generali forfettarie ed eventuali spese imponibili — i passaggi 1-3. Le spese di trasferta ne restano fuori se documentate e pagate in modo tracciabile; le spese non imponibili ne restano fuori in ogni caso.

Un esempio di calcolo completo

Compenso di € 2.800,00 (già eventualmente variato ex art. 4), con contributo unificato anticipato di € 237,00 e marca da bollo di € 27,00. Lo stesso calcolatore applica questa sequenza in automatico.

PassaggioImporto
1. Compenso€ 2.800,00
2. Spese generali forfettarie (15% di € 2.800,00)€ 420,00
Subtotale€ 3.220,00
3. Contributo CPA (4% di € 3.220,00)€ 128,80
Subtotale€ 3.348,80
4. IVA (22% di € 3.348,80)€ 736,74
5. Spese non imponibili (contributo unificato + marca da bollo)€ 264,00
Totale nota spese€ 4.349,54

Le spese non imponibili si sommano per ultime, come importo netto: non incidono sulla base della CPA né su quella dell'IVA, calcolate esclusivamente sui passaggi 1-4. Un errore frequente è includerle nel subtotale prima di applicare CPA o IVA, che gonfia entrambi gli accessori in modo scorretto.

Se il debitore è sostituto d'imposta e vi è distrazione delle spese

Il totale dovuto dal debitore resta € 4.349,54: la ritenuta non lo riduce, ne modifica solo la destinazione. Il 20% si calcola su compenso più spese generali (€ 3.220,00), non sull'intera nota spese.

Ritenuta d'acconto (20% di € 3.220,00)€ 644,00
Versata all'Erario tramite F24 dal sostituto€ 644,00
Netto incassato dall'avvocato€ 3.705,54

Un secondo esempio, sullo stesso compenso, mostra la differenza tra spese imponibili e spese di trasferta: € 500,00 di spese imponibili (ad esempio il compenso di un collaboratore riaddebitato come parte della prestazione) ed € 300,00 di spese di trasferta per un'udienza fuori sede, pagate con bonifico e documentate analiticamente.

PassaggioImporto
1. Compenso€ 2.800,00
2. Spese generali forfettarie (15% di € 2.800,00)€ 420,00
3. Spese imponibili€ 500,00
4. Spese di trasferta€ 300,00
Base CPA/IVA (somma 1-4)€ 4.020,00
5. Contributo CPA (4% di € 4.020,00)€ 160,80
6. IVA (22% di € 4.180,80)€ 919,78
Totale (senza spese non imponibili)€ 5.100,58

Ai fini della ritenuta d'acconto, la base è invece compenso + spese generali + spese imponibili (€ 3.720,00): la ritenuta del 20% è € 744,00. Le spese di trasferta restano fuori da questa base perché documentate e pagate in modo tracciabile (art. 54 co. 2 lett. b e co. 2-bis TUIR); se fossero state pagate in contanti, sarebbero rientrate anch'esse nella base della ritenuta.

Gli accessori e il valore della causa: due regole diverse

C'è un'altra domanda, distinta da quella sull'ordine di calcolo: gli accessori contano ai fini dello scaglione tariffario applicabile? L'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 parla di “somma attribuita alla parte vincitrice”, e in questa somma rientrano compenso e spese generali forfettarie — voci accessorie ma consequenziali e obbligatorie, che si considerano parte del decisum anche senza un'allegazione specifica. CPA e IVA restano fuori. Sono dovute comunque, a prescindere dalla domanda, ma restano mere partite di giro: vanno alla Cassa di previdenza e all'Erario, non alla parte vincitrice né al suo difensore (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22007/2026).

Diverso è il discorso quando non si liquidano le spese di un giudizio di merito ma il valore della procedura esecutiva, ai fini dello scaglione della fase esecutiva stessa: qui conta l'intero importo del titolo azionato, CPA e IVA comprese (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13133/2025). Non è una contraddizione. Sono due domande diverse — quanto vale la causa ai fini dello scaglione delle spese di lite, e quanto vale il titolo esecutivo ai fini dello scaglione della procedura che lo fa valere — e ciascuna ha la propria risposta.

Resta un ultimo punto, sul rapporto diretto tra avvocato e cliente più che su quello con il soccombente: CPA e IVA sono dovute per legge dal cliente al professionista a prescindere dall'esito della causa. Il giudice che liquida un compenso non può considerare già soddisfatta l'obbligazione del cliente sulla base di un importo calcolato al netto di queste maggiorazioni (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22074/2015).

Quadro giurisprudenziale di riferimento

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22007 del 27 giugno 2026

Il valore della causa ai fini dello scaglione ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 comprende compenso e spese generali forfettarie, ma non CPA e IVA, mere “partite di giro” destinate a soggetti terzi (Cassa di previdenza ed Erario) e non alla parte vincitrice o al suo difensore.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13133 del 17 maggio 2025

Ai fini dello scaglione applicabile alla liquidazione della procedura esecutiva, il giudice deve considerare l'intero importo del titolo esecutivo azionato, comprensivo di tutti gli accessori (IVA e CPA incluse), non potendo valutare solo parzialmente il titolo.

Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14571 del 30 maggio 2025

Ai fini della soccombenza rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso: gli oneri accessori (IVA, CPA, spese forfettarie) esulano dal principio della domanda, in quanto dovuti per legge — la CPA ex art. 11 L. 576/1980, l'IVA ex artt. 17-18 D.P.R. 633/1972.

Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 217 del 4 gennaio 2024

Le spese forfettarie del 15% costituiscono una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta al pari dell'IVA e della CPA. Se il provvedimento non ne fa menzione, si intendono comunque riconosciute nella misura massima del 15%, riducibile solo con motivazione espressa.

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22074 del 28 ottobre 2015

IVA e contributo previdenziale sono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista, aggiuntivi rispetto all'onorario base: una somma già corrisposta al legale non può ritenersi satisfattiva se calcolata al netto di queste maggiorazioni.

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8697 del 2 aprile 2024

La condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte vittoriosa non è soggetta a ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973 quando il provvedimento non dispone la distrazione in favore del difensore: in tal caso le somme sono un ristoro della parte vittoriosa e non reddito di lavoro autonomo del professionista.

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19739 del 19 settembre 2014

L'obbligo di operare la ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. 600/1973 grava sui soggetti indicati dall'art. 23 dello stesso decreto anche quando il pagamento è eseguito da un terzo per conto del debitore — come l'assicurazione del soccombente — in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa.

Trib. Civ. Bari, sent. n. 1130 del 18 febbraio 2026

Il soccombente privato non è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sulle somme liquidate all'avvocato distrattario quando quest'ultimo abbia già fatturato la prestazione al proprio cliente: in tal caso le somme corrisposte dal soccombente non costituiscono, per il difensore, reddito di lavoro autonomo.

Trib. Civ. Paola, sent. n. 64 del 23 gennaio 2026

Le spese vive non imponibili anticipate dal difensore (art. 15 co. 1 n. 3 D.P.R. 633/1972) non concorrono alla base di calcolo di spese generali e CPA. Il contributo previdenziale integrativo ex art. 11 L. 576/1980 — distinto dal contributo soggettivo ex art. 10, non ripetibile — è dovuto dal soccombente senza che sia richiesta la prova dell'effettivo esborso alla cassa da parte del professionista.

Domande frequenti

Cosa succede se la nota spese o il provvedimento non menzionano le spese generali forfettarie?

Nulla di grave: il rimborso forfettario del 15% è dovuto per legge e si considera implicito nella domanda di condanna al pagamento degli onorari, anche in assenza di allegazione specifica. Se il provvedimento non ne fa menzione, si intende comunque riconosciuto nella misura massima del 15%, riducibile dal giudice solo con motivazione espressa (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 217/2024).

Il contributo CPA va versato anche senza prova dell'effettivo esborso?

Sì. Il contributo integrativo dovuto alla Cassa Forense (art. 11 L. 576/1980) è un'integrazione del compenso stabilita per legge, distinta dal contributo soggettivo ex art. 10 della stessa legge: la parte soccombente lo versa senza che sia richiesta la prova del pagamento effettivo alla cassa previdenziale (Trib. Civ. Paola, sent. n. 64/2026).

Le spese vive entrano nella base di calcolo di CPA e IVA?

Dipende dalla categoria. Le spese non imponibili — vere anticipazioni in nome e per conto del cliente ex art. 15 co. 1 n. 3 D.P.R. 633/1972 (contributo unificato, marche da bollo, notifiche) — non entrano in nessuna base (Trib. Civ. Paola, sent. n. 64/2026). Le spese imponibili e quelle di trasferta (viaggio, vitto, alloggio), invece, entrano nella base di CPA e IVA perché costituiscono corrispettivo o rimborso riaddebitato al cliente, non anticipazione neutra.

Gli accessori CPA e IVA contano ai fini dello scaglione applicabile alle spese di lite?

No. Il valore rilevante ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014 comprende compenso e spese generali forfettarie, ma non CPA e IVA, mere “partite di giro” destinate a soggetti terzi (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22007/2026). La regola è diversa per il valore della procedura esecutiva, che comprende invece tutti gli accessori (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13133/2025).

Il cliente deve pagare IVA e CPA anche se ritiene di aver già versato una somma satisfattiva?

Sì. IVA e contributo previdenziale sono oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista, aggiuntivi rispetto all'onorario: una somma già corrisposta non può ritenersi satisfattiva se calcolata al netto di queste maggiorazioni (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22074/2015).

La ritenuta d'acconto è un onere aggiuntivo per il cliente, come CPA e IVA?

No. CPA e IVA si aggiungono al compenso e il cliente le paga in più. La ritenuta d'acconto (20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973) è invece una trattenuta sul compenso stesso: il cliente ne versa la quota all'Erario per conto dell'avvocato, quindi il totale dovuto resta lo stesso, ma cambia quanto l'avvocato incassa materialmente.

Quando il cliente deve applicare la ritenuta d'acconto sulla nota spese?

Solo se il cliente è un sostituto d'imposta ex art. 23 D.P.R. 600/1973 (ente, società, imprenditore, professionista o condominio): il privato che paga al di fuori dell'esercizio di un'impresa, arte o professione non deve operare alcuna trattenuta. Nella liquidazione giudiziale, la ritenuta rileva solo se è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8697/2024); se il difensore ha già fatturato al proprio cliente, la ritenuta non si applica neppure in presenza di distrazione (Trib. Civ. Bari, sent. n. 1130/2026).

L'avvocato in regime forfettario applica l'IVA in nota spese?

No: chi opera in regime forfettario ex art. 1 co. 54-89 L. 190/2014 non addebita l'IVA. Nel gratuito patrocinio, invece, l'IVA resta ordinariamente dovuta: non esiste un'esenzione autonoma legata al patrocinio a spese dello Stato, e l'unica ipotesi di non applicabilità è la stessa valida in ogni altra liquidazione, cioè che il professionista non sia soggetto passivo per un motivo indipendente dal procedimento (tipicamente il regime forfettario).

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Testi di riferimento

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2 e art. 5 — Spese generali forfettarie del 15% e valore della causa

L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 10 e art. 11 — Contributo soggettivo e contributo integrativo (CPA) Cassa Forense, oggi al 4%

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15 — IVA, base imponibile e spese non imponibili

L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 co. 54-89 — Regime forfettario, esclusione dall'IVA

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 106-bis — Gratuito patrocinio penale, riduzione di un terzo dei compensi

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 e art. 25 — Sostituti d'imposta e ritenuta d'acconto, oggi al 20%

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54 — Esclusione dal reddito dei rimborsi spese analitici; condizione di tracciabilità per viaggio, vitto e alloggio

Avvertenza. Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informative e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. I dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data indicata; modifiche legislative successive potrebbero non essere ancora recepite. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un avvocato.